Ordinanza 177/2001 (ECLI:IT:COST:2001:177)
Massima numero 26278
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per risarcimento danni a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso della corte di appello di roma per conflitto di attribuzione tra poteri - Asserita menomazione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria - Delibazione preliminare di ammissibilita' del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per risarcimento danni a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso della corte di appello di roma per conflitto di attribuzione tra poteri - Asserita menomazione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria - Delibazione preliminare di ammissibilita' del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima ha dichiarato, il 17 novembre 1999, l'insindacabilità delle dichiarazioni rilasciate da un proprio componente per le quali pende giudizio civile per risarcimento danni. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, in quanto sia la Corte di appello ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimate a sollevare il conflitto e a resistere ad esso, nella qualità di organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e dal momento che viene lamentata la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita all'autorità giudiziaria ricorrente da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima ha dichiarato, il 17 novembre 1999, l'insindacabilità delle dichiarazioni rilasciate da un proprio componente per le quali pende giudizio civile per risarcimento danni. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, in quanto sia la Corte di appello ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimate a sollevare il conflitto e a resistere ad esso, nella qualità di organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e dal momento che viene lamentata la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita all'autorità giudiziaria ricorrente da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
17/11/1999
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26