Sentenza 117/2022 (ECLI:IT:COST:2022:117)
Massima numero 44912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  22/03/2022;  Decisione del  22/03/2022
Deposito del 10/05/2022; Pubblicazione in G. U. 11/05/2022
Massime associate alla pronuncia:  44910  44911  44913


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di argomentazione sufficientemente chiara e completa - Inammissibilità delle questioni prive di adeguata argomentazione (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto i requisiti opzionali a carico dell'operatore economico aggiudicatario delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico della Provincia autonoma di Trento). (Classif. 113003).

Testo

Nei giudizi proposti in via principale l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione si pone in termini particolarmente rigorosi, avendo il ricorrente l'onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con una argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa, senza che il vizio genetico di un ricorso non motivato possa essere sanato attraverso una integrazione successiva. (Precedenti: S. 86/2022 - mass. 44640; S. 56/2020 - mass. 42168; S. 114/2017 - mass. 40441; S. 202/2016 - mass. 39033).


(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 10, par. 2, lett. c, e 15, par. 3, lett. c, della direttiva 2006/123/CE - dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 9 del 2020, il quale dispone che nei bandi per la concessione di grandi derivazioni idroelettriche possano essere inseriti una serie di requisiti "opzionali", indicati nelle lett. da a a g e nella lett. j del comma 4 dello stesso art. 1-bis 1.2. Come eccepito, il ricorso si appalesa inammissibile, poiché si riferisce in termini omnicomprensivi e generici alle numerose e assai diverse previsioni, censurandone complessivamente il difetto di proporzionalità. In tal modo, il ricorso si limita a richiamare una serie di disposizioni, con una motivazione, dunque, apodittica ed arbitraria, non idonea a illustrare in modo effettivo e puntuale le ragioni di contrasto tra le singole norme ed i parametri costituzionali di riferimento).



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  21/10/2020  n. 9  art. 10  co. 

legge della Provincia autonoma di Trento  06/03/1998  n. 4  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  12/12/2006  n. 123  art. 10  par. 2), lett. c)

direttiva CE  12/12/2006  n. 123  art. 15  par. 3), lett. c)