Ordinanza 178/2001 (ECLI:IT:COST:2001:178)
Massima numero 26279
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
26280
Titolo
Parlamento - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Assenza del parlamentare dalle udienze penali, giustificata dalla sua partecipazione ai lavori parlamentari - Dichiarazione di contumacia emessa con ordinanza dalla corte d'assise di primo grado di reggio calabria - Ricorso della camera dei deputati per conflitto tra poteri dello stato - Allegata lesione dell'indipendenza e dell'autonomia della camera, con compromissione della sua funzionalità nonche' lamentata coartazione del libero esercizio del mandato parlamentare - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del conflitto - Comunicazione e notificazioni conseguenti.
Parlamento - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Assenza del parlamentare dalle udienze penali, giustificata dalla sua partecipazione ai lavori parlamentari - Dichiarazione di contumacia emessa con ordinanza dalla corte d'assise di primo grado di reggio calabria - Ricorso della camera dei deputati per conflitto tra poteri dello stato - Allegata lesione dell'indipendenza e dell'autonomia della camera, con compromissione della sua funzionalità nonche' lamentata coartazione del libero esercizio del mandato parlamentare - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del conflitto - Comunicazione e notificazioni conseguenti.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria, in relazione all'ordinanza del 16 novembre 1998 con la quale quest'ultima, nel rigettare la richiesta dell'imputato, parlamentare a carico del quale pende procedimento penale, di considerare impedimento assoluto a comparire all'udienza penale la partecipazione a votazioni in assemblea, ha dichiarato la contumacia dello stesso imputato; assumendosi nel ricorso, tra l'altro, che tale ordinanza comprimerebbe la indipendenza e l'autonomia della Camera e la libera esplicazione del mandato parlamentare, con sacrificio inoltre dei valori dell'autonomia, indipendenza e funzionalità delle istituzioni parlamentari, rispetto a quello dell'efficienza del processo. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'ammissibilità del ricorso: sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei deputati e la Corte di assise di primo grado sono competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui, rispettivamente, appartengono e, dunque, legittimati a sollevare conflitto o ad esser parte di un conflitto; sotto l'aspetto oggettivo, la ricorrente prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Camera dei deputati per via del mancato riconoscimento giudiziale del legittimo impedimento a comparire all'udienza penale di un parlamentare impegnato in votazioni assembleari.
- Per analogo conflitto, v. ordinanza n. 102/2000.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria, in relazione all'ordinanza del 16 novembre 1998 con la quale quest'ultima, nel rigettare la richiesta dell'imputato, parlamentare a carico del quale pende procedimento penale, di considerare impedimento assoluto a comparire all'udienza penale la partecipazione a votazioni in assemblea, ha dichiarato la contumacia dello stesso imputato; assumendosi nel ricorso, tra l'altro, che tale ordinanza comprimerebbe la indipendenza e l'autonomia della Camera e la libera esplicazione del mandato parlamentare, con sacrificio inoltre dei valori dell'autonomia, indipendenza e funzionalità delle istituzioni parlamentari, rispetto a quello dell'efficienza del processo. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'ammissibilità del ricorso: sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei deputati e la Corte di assise di primo grado sono competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui, rispettivamente, appartengono e, dunque, legittimati a sollevare conflitto o ad esser parte di un conflitto; sotto l'aspetto oggettivo, la ricorrente prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Camera dei deputati per via del mancato riconoscimento giudiziale del legittimo impedimento a comparire all'udienza penale di un parlamentare impegnato in votazioni assembleari.
- Per analogo conflitto, v. ordinanza n. 102/2000.
Atti oggetto del giudizio
ordinanza della Corte d'assise di Reggio Calabria
16/11/1998
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 64
Costituzione
art. 67
Costituzione
art. 68
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 73
Costituzione
art. 79
Costituzione
art. 83
Costituzione
art. 90
Costituzione
art. 138
legge costituzionale
art. 12
legge costituzionale
art. 3
legge costituzionale
art. 9
co. 3
legge costituzionale
art. 10
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26