Sentenza 179/2001 (ECLI:IT:COST:2001:179)
Massima numero 26295
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
04/06/2001; Decisione del
04/06/2001
Deposito del 08/06/2001; Pubblicazione in G. U. 13/06/2001
Titolo
Lotta alla droga - Fondo nazionale di intervento - Ripartizione delle risorse finanziarie del fondo - Modalità e criteri fissati con decreto del presidente del consiglio dei ministri - Ricorso per conflitto della regione lombardia - Fissazione di priorità per i progetti da presentare vincolanti regioni e comuni - Mancanza di previa consultazione delle regioni - Accoglimento in parte qua del ricorso - Conseguente annullamento della disposizione lesiva.
Lotta alla droga - Fondo nazionale di intervento - Ripartizione delle risorse finanziarie del fondo - Modalità e criteri fissati con decreto del presidente del consiglio dei ministri - Ricorso per conflitto della regione lombardia - Fissazione di priorità per i progetti da presentare vincolanti regioni e comuni - Mancanza di previa consultazione delle regioni - Accoglimento in parte qua del ricorso - Conseguente annullamento della disposizione lesiva.
Testo
Non spetta allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri fissare con proprio decreto le priorità cui devono attenersi le Regioni ed i Comuni per la predisposizione dei progetti da presentare per il finanziamento del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per gli esercizi finanziari 1997 e 1998; conseguentemente è annullato, nella parte riguardante le Regioni e i Comuni, l'art. 4 del d.P.C.m. 19 ottobre 1998, impugnato con ricorso della Regione Lombardia. Infatti la mancanza della necessaria consultazione delle Regioni attraverso la Conferenza unificata (così come prevista dalla vigente normativa) ha, invero, l'effetto di viziare quella singola ed autonoma disposizione non inclusa nel testo su cui il parere è stato chiesto ed espresso e che, oltretutto, neppure è stata inserita per l'adeguamento alle modifiche suggerite in sede consultiva. Inoltre la disposizione è stata adottata senza le garanzie procedurali e sostanziali necessarie per il legittimo esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento.
- Sull'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, v. sentenza, qui richiamata, n. 169/1999.
Non spetta allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri fissare con proprio decreto le priorità cui devono attenersi le Regioni ed i Comuni per la predisposizione dei progetti da presentare per il finanziamento del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per gli esercizi finanziari 1997 e 1998; conseguentemente è annullato, nella parte riguardante le Regioni e i Comuni, l'art. 4 del d.P.C.m. 19 ottobre 1998, impugnato con ricorso della Regione Lombardia. Infatti la mancanza della necessaria consultazione delle Regioni attraverso la Conferenza unificata (così come prevista dalla vigente normativa) ha, invero, l'effetto di viziare quella singola ed autonoma disposizione non inclusa nel testo su cui il parere è stato chiesto ed espresso e che, oltretutto, neppure è stata inserita per l'adeguamento alle modifiche suggerite in sede consultiva. Inoltre la disposizione è stata adottata senza le garanzie procedurali e sostanziali necessarie per il legittimo esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento.
- Sull'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, v. sentenza, qui richiamata, n. 169/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19/10/1998
n. 0
art. 4
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte