Sentenza 179/2001 (ECLI:IT:COST:2001:179)
Massima numero 26296
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
04/06/2001; Decisione del
04/06/2001
Deposito del 08/06/2001; Pubblicazione in G. U. 13/06/2001
Titolo
Lotta alla droga - Fondo nazionale di intervento - Ripartizione delle risorse finanziarie del fondo - Decreto del presidente del consiglio dei ministri - Percentuali di ripartizione delle risorse alle regioni - Irragionevolezza del criterio adottato - Ricorso per conflitto della regione lombardia - Reiezione.
Lotta alla droga - Fondo nazionale di intervento - Ripartizione delle risorse finanziarie del fondo - Decreto del presidente del consiglio dei ministri - Percentuali di ripartizione delle risorse alle regioni - Irragionevolezza del criterio adottato - Ricorso per conflitto della regione lombardia - Reiezione.
Testo
Non è irragionevole la previsione in ordine alle percentuali di ripartizione alle regioni delle risorse finanziarie disponibili sugli stanziamenti per la lotta alla droga, contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1998, impugnata dalla Regione Lombardia per asserita lesione delle proprie competenze, del diritto alla salute e del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, se si considera: che il finanziamento di carattere straordinario e aggiuntivo dello Stato non esclude ed anzi presuppone (date le finalità dei progetti) che le Regioni intervengano in materia di azione di prevenzione e assistenza per i soggetti a rischio di droga anche con proprie ulteriori iniziative e mediante l'utilizzo di fondi del proprio bilancio; che sui criteri di ripartizione la Conferenza unificata aveva espresso, senza alcun dissenso, parere favorevole; che il carattere transitorio dei criteri (limitati agli anni 1997 e 1998) avrebbero poi giustificato una modifica delle percentuali contestate; e che non vi era, infine, preclusione alla considerazione, nella quota dei Comuni, anche dei progetti di iniziativa delle Aziende sanitarie locali (ASL).
Non è irragionevole la previsione in ordine alle percentuali di ripartizione alle regioni delle risorse finanziarie disponibili sugli stanziamenti per la lotta alla droga, contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1998, impugnata dalla Regione Lombardia per asserita lesione delle proprie competenze, del diritto alla salute e del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, se si considera: che il finanziamento di carattere straordinario e aggiuntivo dello Stato non esclude ed anzi presuppone (date le finalità dei progetti) che le Regioni intervengano in materia di azione di prevenzione e assistenza per i soggetti a rischio di droga anche con proprie ulteriori iniziative e mediante l'utilizzo di fondi del proprio bilancio; che sui criteri di ripartizione la Conferenza unificata aveva espresso, senza alcun dissenso, parere favorevole; che il carattere transitorio dei criteri (limitati agli anni 1997 e 1998) avrebbero poi giustificato una modifica delle percentuali contestate; e che non vi era, infine, preclusione alla considerazione, nella quota dei Comuni, anche dei progetti di iniziativa delle Aziende sanitarie locali (ASL).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19/10/1998
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte