Sentenza 180/2001 (ECLI:IT:COST:2001:180)
Massima numero 26300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
04/06/2001; Decisione del
04/06/2001
Deposito del 08/06/2001; Pubblicazione in G. U. 13/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
26301
Titolo
Previdenza e assistenza - Pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria - Quota aggiuntiva di pensione - Calcolo per le pensioni liquidate prima dell'1 gennaio 1988 - Mancata rivalutazione della retribuzione pensionabile fino all'entrata in vigore del nuovo sistema - Assunta, irragionevole, disparità di trattamento e lamentato contrasto con il principio di adeguatezza del trattamento previdenziale - Non fondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria - Quota aggiuntiva di pensione - Calcolo per le pensioni liquidate prima dell'1 gennaio 1988 - Mancata rivalutazione della retribuzione pensionabile fino all'entrata in vigore del nuovo sistema - Assunta, irragionevole, disparità di trattamento e lamentato contrasto con il principio di adeguatezza del trattamento previdenziale - Non fondatezza della questione.
Testo
L'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, interpretato nel senso che, ai fini della liquidazione della quota aggiuntiva relativa a pensioni liquidate prima dell'1 gennaio 1988, le retribuzioni medie imponibili e pensionabili devono essere rivalutate per il periodo che va da ciascun anno solare considerato fino all'anno antecedente a quello dell'originaria decorrenza della pensione, non costituisce esercizio irragionevole di discrezionalità legislativa, in quanto sottopone categorie diverse di soggetti - collocati in pensione in momenti diversi e nel vigore di leggi diverse - ad una disciplina coerentemente differenziata, idonea ad evitare contraddizioni interne al sistema. Né può dirsi inciso dalla scelta legislativa così operata il principio di un adeguato e sufficiente trattamento previdenziale, dovendo riconoscersi al legislatore un margine di discrezionalità in relazione alle risorse disponibili. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.
- Sull'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 297/1982, si vedano le sentenze n. 72/1990, n. 296/1995.
- Sul controllo di ragionevolezza delle leggi, si veda, ex 'plurimis', sentenza n. 202/1999, ordinanza n. 177/1999.
- Sul trattamento previdenziale, in relazione alle risorse, v. sentenza n. 457/1998.
L'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, interpretato nel senso che, ai fini della liquidazione della quota aggiuntiva relativa a pensioni liquidate prima dell'1 gennaio 1988, le retribuzioni medie imponibili e pensionabili devono essere rivalutate per il periodo che va da ciascun anno solare considerato fino all'anno antecedente a quello dell'originaria decorrenza della pensione, non costituisce esercizio irragionevole di discrezionalità legislativa, in quanto sottopone categorie diverse di soggetti - collocati in pensione in momenti diversi e nel vigore di leggi diverse - ad una disciplina coerentemente differenziata, idonea ad evitare contraddizioni interne al sistema. Né può dirsi inciso dalla scelta legislativa così operata il principio di un adeguato e sufficiente trattamento previdenziale, dovendo riconoscersi al legislatore un margine di discrezionalità in relazione alle risorse disponibili. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.
- Sull'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 297/1982, si vedano le sentenze n. 72/1990, n. 296/1995.
- Sul controllo di ragionevolezza delle leggi, si veda, ex 'plurimis', sentenza n. 202/1999, ordinanza n. 177/1999.
- Sul trattamento previdenziale, in relazione alle risorse, v. sentenza n. 457/1998.
Atti oggetto del giudizio
legge
29/05/1982
n. 297
art. 3
co. 11
legge
11/03/1988
n. 67
art. 21
co. 6
decreto-legge
21/03/1988
n. 86
art. 3
co. 2
legge
20/05/1988
n. 160
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte