Sentenza 117/2022 (ECLI:IT:COST:2022:117)
Massima numero 44913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  22/03/2022;  Decisione del  22/03/2022
Deposito del 10/05/2022; Pubblicazione in G. U. 11/05/2022
Massime associate alla pronuncia:  44910  44911  44912


Titolo
Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Norme della Provincia autonoma di Trento - Bando di gara - Previsione che entro 180 giorni dall'aggiudicazione il concessionario si doti di una sede operativa nel territorio provinciale avente in dotazione risorse umane e strumentali idonee in relazione alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura di gara - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio, anche europeo, della libertà di concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 094002).

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 13 del d.P.R. n. 670 del 1972, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49 TFUE, e all'art. 14, par. unico, n. 3), della direttiva 2006/123/CE - dell'art. 8, comma 9, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce la lett. s) del comma 2 dell'art. 1-bis 1 della legge prov. Trento n. 4 del 1998, disponendo che il bando per la concessione di una grande derivazione idroelettrica prescriva che il concessionario, entro 180 giorni dalla aggiudicazione, si doti di una sede operativa nel territorio provinciale avente in dotazione risorse umane e strumentali idonee in relazione alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura di gara. La previsione impugnata non è una condizione imposta per la partecipazione alla gara, e non si presenta nemmeno come fattore di attribuzione di punteggi aggiuntivi per la formazione della graduatoria, né quale requisito per l'accesso a condizioni di favore per la prestazione delle garanzie necessarie in vista della gara medesima. La richiesta di dotarsi di una sede operativa non riguarda tutti gli aspiranti alla concessione, ma è riferita unicamente all'aggiudicatario della concessione; essa non può quindi esercitare, almeno non in via diretta, in capo agli aspiranti concessionari, un effetto di dissuasione. In definitiva, la richiesta all'operatore di approntare una sede "operativa" in prossimità con l'impianto da gestire, o anche in coincidenza con esso, è misura necessaria per la tutela di evidenti esigenze di sicurezza pubblica, idonea a raggiungere il fine perseguito, e, infine, proporzionata, tanto in termini di bilanciamento tra vantaggi e costi per l'imprenditore, quanto in riferimento al rapporto tra obbiettivi assicurati e possibili effetti sulla concorrenza. (Precedenti: S. 98/2020 - mass. 42581; S. 83/2018 - mass. 40489; S. 28/2013 - mass. 40493).

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  06/03/1998  n. 4  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 49  

direttiva CE  12/12/2006  n. 123  art. 14  par. 1), n. 3)