Sentenza 180/2001 (ECLI:IT:COST:2001:180)
Massima numero 26301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  04/06/2001;  Decisione del  04/06/2001
Deposito del 08/06/2001; Pubblicazione in G. U. 13/06/2001
Massime associate alla pronuncia:  26300


Titolo
Previdenza e assistenza - Pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria - Quota aggiuntiva di pensione - Calcolo per le pensioni liquidate prima dell'1 gennaio 1988 - Mancata rivalutazione della retribuzione pensionabile fino all'entrata in vigore del nuovo sistema - Assunta, irragionevole, disparità di trattamento e lamentato contrasto con il principio di adeguatezza del trattamento previdenziale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in quanto la norma su cui cade il giudizio di costituzionalità, per diritto vivente, non è applicabile alle pensioni (come quella di cui si controverteva nel giudizio 'a quo') liquidate prima del 30 giugno 1982, nel vigore della disciplina precedente.

Atti oggetto del giudizio

legge  29/05/1982  n. 297  art. 3  co. 11

legge  11/03/1988  n. 67  art. 21  co. 6

decreto-legge  21/03/1988  n. 86  art. 3  co. 2

legge  20/05/1988  n. 160  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte