Ordinanza 181/2001 (ECLI:IT:COST:2001:181)
Massima numero 26302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  04/06/2001;  Decisione del  04/06/2001
Deposito del 08/06/2001; Pubblicazione in G. U. 13/06/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Procedimento per convalida di sfratto - Cause di convalida basate su rapporti di lavoro - Assegnazione al giudice di una sezione ordinaria, anziché al giudice specializzato - Assunto contrasto con il principio del giudice naturale e con il principio di eguaglianza, per disparità di tutela dei lavoratori convenuti in cause di sfratto - Erroneita' del presupposto assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 659 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede espressamente che le cause di lavoro introdotte con intimazione di sfratto per il rilascio dell'immobile di servizio debbano essere trattate sin dall'inizio e decise, anche nella fase monitoria, dal giudice del lavoro, quale giudice naturale. Il giudice rimettente muove infatti dall'erroneo presupposto secondo cui rientrebbero tra le questioni di competenza anche quelle inerenti alla sfera di ripartizione dei compiti e delle attribuzioni fra sezioni o fra magistrati dello stesso ufficio giudiziario.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 659  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte