Ordinanza 182/2001 (ECLI:IT:COST:2001:182)
Massima numero 26303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  04/06/2001;  Decisione del  04/06/2001
Deposito del 08/06/2001; Pubblicazione in G. U. 13/06/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero - Mancata previsione che l'imputato esprima consenso - Asserita lesione del principio del contraddittorio, con disparità di trattamento rispetto al rito abbreviato - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 493, comma 3, e 495 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che l'imputato esprima il consenso, personalmente o a mezzo di procura speciale, in vista dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. I due istituti processuali posti a raffronto - rito abbreviato ed accordo sulla prova -, sono assolutamente disomogenei e non assimilabili, onde non sussiste la lamentata disparità di trattamento tra le due fattispecie.

- Sulla 'ratio' delle norme che assicurano la difesa tecnica, si vedano le sentenze n. 421/1997, n. 125/1979, n. 186/1973, n. 498/1989.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale 1930    n. 0  art. 493  co. 3

codice di procedura penale 1930    n. 0  art. 495  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte