Ordinanza 183/2001 (ECLI:IT:COST:2001:183)
Massima numero 26304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
04/06/2001; Decisione del
04/06/2001
Deposito del 08/06/2001; Pubblicazione in G. U. 13/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
26305
Titolo
Intervento in giudizio - Soggetto non costituito nel giudizio 'a quo' (nella specie, associazione della proprieta' edilizia di perugia) - Inammissibilita'.
Intervento in giudizio - Soggetto non costituito nel giudizio 'a quo' (nella specie, associazione della proprieta' edilizia di perugia) - Inammissibilita'.
Testo
E' inammissibile nel giudizio dinanzi alla Corte, l'intervento della parte non costituita nel giudizio 'a quo' - nella specie, Associazione della proprietà edilizia di Perugia - in conformità al principio più volte affermato, della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio principale.
- Sul punto v. richiamata ordinanza n. 289/1999.
M. F.
E' inammissibile nel giudizio dinanzi alla Corte, l'intervento della parte non costituita nel giudizio 'a quo' - nella specie, Associazione della proprietà edilizia di Perugia - in conformità al principio più volte affermato, della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio principale.
- Sul punto v. richiamata ordinanza n. 289/1999.
M. F.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte