Ordinanza 185/2001 (ECLI:IT:COST:2001:185)
Massima numero 26308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
04/06/2001; Decisione del
04/06/2001
Deposito del 08/06/2001; Pubblicazione in G. U. 13/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Udienza preliminare - Contumacia dell'imputato - Modifica del capo d'imputazione - Mancata previsione che la contestazione modificata sia inserita nel verbale d'udienza e questo sia notificato all'imputato contumace - Prospettata, ingiustificata, disparità di trattamento fra imputati, a seconda che siano soggetti a tale modifica nell'udienza preliminare o nell'udienza dibattimentale, con detrimento del principio del contraddittorio - Erroneità della premessa interpretativa assunta dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Udienza preliminare - Contumacia dell'imputato - Modifica del capo d'imputazione - Mancata previsione che la contestazione modificata sia inserita nel verbale d'udienza e questo sia notificato all'imputato contumace - Prospettata, ingiustificata, disparità di trattamento fra imputati, a seconda che siano soggetti a tale modifica nell'udienza preliminare o nell'udienza dibattimentale, con detrimento del principio del contraddittorio - Erroneità della premessa interpretativa assunta dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di modifica del capo di imputazione operata nel corso dell'udienza preliminare, il pubblico ministero chieda che la modificata contestazione sia inserita nel verbale d'udienza e il verbale sia notificato per estratto all'imputato contumace. Il giudice rimettente, infatti, si fonda sull'erroneo presupposto secondo cui sarebbero tra loro comparabili norme dettate per fasi processuali del tutto eterogenee, quali l'udienza preliminare ed il dibattimento di primo grado.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di modifica del capo di imputazione operata nel corso dell'udienza preliminare, il pubblico ministero chieda che la modificata contestazione sia inserita nel verbale d'udienza e il verbale sia notificato per estratto all'imputato contumace. Il giudice rimettente, infatti, si fonda sull'erroneo presupposto secondo cui sarebbero tra loro comparabili norme dettate per fasi processuali del tutto eterogenee, quali l'udienza preliminare ed il dibattimento di primo grado.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 423
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte