Ordinanza 187/2001 (ECLI:IT:COST:2001:187)
Massima numero 26310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  04/06/2001;  Decisione del  04/06/2001
Deposito del 08/06/2001; Pubblicazione in G. U. 13/06/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Misure cautelari personali - Inapplicabilità delle misure fuori dei casi di arresto in flagranza - Prospettata lesione del principio di tutela della sicurezza dei cittadini, quale diritto inviolabile, nonché del principio di ragionevolezza e di eguaglianza nel trattamento di situazioni identiche - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 280 e 391, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per i reati di cui all'art. 381, comma 2, cod. proc. pen., non consentono l'applicazione di misure cautelari coercitive fuori dei casi di arresto in flagranza di reato. Spetta, infatti, esclusivamente alla discrezionalità del legislatore determinare, nel rispetto del principio della riserva di legge stabilito dall'art. 13, secondo comma, Cost., i casi in cui il giudice può disporre restrizioni della libertà personale.

- Sulla legittimità della previsione che consente l'irrogazione di misure coercitive soltanto in caso di arresto in flagranza, v. sentenza n. 4/1992, ordinanza n. 148/1998.

- Sulla discrezionalità del legislatore nella fissazione di casi e modi di limitazione della libertà personale, v. sentenza n. 188/1996.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale 1930    n. 0  art. 280  co. 0

codice di procedura penale 1930    n. 0  art. 391  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte