Ordinanza 188/2001 (ECLI:IT:COST:2001:188)
Massima numero 26312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  04/06/2001;  Decisione del  04/06/2001
Deposito del 08/06/2001; Pubblicazione in G. U. 13/06/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Costituzione di parte civile - Procura speciale - Condizione che sia rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata - Impossibilità che il difensore certifichi la genuinita' della sottoscrizione dell'avente diritto - Prospettata disparità di trattamento tra quanti facciano valere un diritto risarcitorio in sede civile o in sede penale, con ingiustificata limitazione del diritto di agire in giudizio - Difetto di rilevanza della questione, per definitiva applicazione delle norme oggetto del giudizio - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 76, 122 e 100 del codice di procedura penale, concernente le modalità di rilascio della procura speciale per la costituzione di parte civile (per atto pubblico o scrittura privata autenticata e non anche per certificazione del difensore). Infatti, avendo il giudice rimettente già fatto definitiva applicazione delle norme della cui legittimità costituzionale dubita - dichiarando inammissibile la costituzione di parte civile - la questione proposta risulta priva del requisito della rilevanza.

M. F.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 76  co. 0

codice di procedura penale    n. 0  art. 122  co. 0

codice di procedura penale    n. 0  art. 100  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte