Ordinanza 188/2001 (ECLI:IT:COST:2001:188)
Massima numero 26312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
04/06/2001; Decisione del
04/06/2001
Deposito del 08/06/2001; Pubblicazione in G. U. 13/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Costituzione di parte civile - Procura speciale - Condizione che sia rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata - Impossibilità che il difensore certifichi la genuinita' della sottoscrizione dell'avente diritto - Prospettata disparità di trattamento tra quanti facciano valere un diritto risarcitorio in sede civile o in sede penale, con ingiustificata limitazione del diritto di agire in giudizio - Difetto di rilevanza della questione, per definitiva applicazione delle norme oggetto del giudizio - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Costituzione di parte civile - Procura speciale - Condizione che sia rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata - Impossibilità che il difensore certifichi la genuinita' della sottoscrizione dell'avente diritto - Prospettata disparità di trattamento tra quanti facciano valere un diritto risarcitorio in sede civile o in sede penale, con ingiustificata limitazione del diritto di agire in giudizio - Difetto di rilevanza della questione, per definitiva applicazione delle norme oggetto del giudizio - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 76, 122 e 100 del codice di procedura penale, concernente le modalità di rilascio della procura speciale per la costituzione di parte civile (per atto pubblico o scrittura privata autenticata e non anche per certificazione del difensore). Infatti, avendo il giudice rimettente già fatto definitiva applicazione delle norme della cui legittimità costituzionale dubita - dichiarando inammissibile la costituzione di parte civile - la questione proposta risulta priva del requisito della rilevanza.
M. F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 76, 122 e 100 del codice di procedura penale, concernente le modalità di rilascio della procura speciale per la costituzione di parte civile (per atto pubblico o scrittura privata autenticata e non anche per certificazione del difensore). Infatti, avendo il giudice rimettente già fatto definitiva applicazione delle norme della cui legittimità costituzionale dubita - dichiarando inammissibile la costituzione di parte civile - la questione proposta risulta priva del requisito della rilevanza.
M. F.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 76
co. 0
codice di procedura penale
n. 0
art. 122
co. 0
codice di procedura penale
n. 0
art. 100
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte