Sentenza 189/2001 (ECLI:IT:COST:2001:189)
Massima numero 26315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  04/06/2001;  Decisione del  04/06/2001
Deposito del 11/06/2001; Pubblicazione in G. U. 13/06/2001
Massime associate alla pronuncia:  26313  26314  26316


Titolo
Impiego pubblico - Rapporto di lavoro a tempo parziale - Abrogazione delle disposizioni prescriventi l'incompatibilità con lo svolgimento di altre attivita' - Possibilita' di esercizio limitato della professione forense - Assunta inconciliabilità tra doveri del pubblico dipendente e doveri del professionista, con pregiudizio dell'attivita' difensiva e dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, con disparita' di trattamento tra professionisti e con lesione del diritto al lavoro della generalità dei soggetti privi di occupazione, nonche' lamentata carenza assoluta di ragionevolezza e logicita' delle previsioni di legge - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Il dipendente pubblico in regime di part-time che eserciti la professione forense, non incorre in una situazione di inconciliabilità degli obblighi di fedeltà nei confronti della pubblica amministrazione, da un lato, e della osservanza delle regole deontologiche della professione, dall'altro. Infatti, la disciplina del part-time, che ha apportato una decisiva modifica ad uno dei canoni fondamentali del rapporto di impiego pubblico e cioè quello della esclusività della prestazione, ha disegnato un sistema che, grazie ad un complesso di limiti, divieti e cautele rigorosi, consente il corretto funzionamento degli uffici, senza pregiudizio per i principi di buon andamento, imparzialità e obbligo di fedeltà, e, per converso, non incide negativamente sul corretto espletamente del mandato professionale - e dunque sul diritto di difesa del soggetto patrocinato - assicurato a sua volta da un complesso di regole e di controlli, con garanzia dei principi del diritto al lavoro e di eguaglianza tra professionisti, così come consentito nell'ambito del mercato del lavoro che è naturalmente concorrenziale. Pertanto non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della Costituzione.

- Sull'introduzione, nel settore dell'impiego pubblico, del rapporto di lavoro a tempo parziale, v. richiamate sentenze n. 1/1999, n. 371/1998, n. 309/1997.

- Su part-time e iscrizione ad albi professionali, v. richiamata sentenza n. 171/1999.

- Sulla disparità fra professionisti, v. richiamate sentenze n. 175/1997 e n. 417/1996.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1996  n. 662  art. 1  co. 56

legge  23/12/1996  n. 662  art. 1  co. 56

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Altri parametri e norme interposte