Sentenza 189/2001 (ECLI:IT:COST:2001:189)
Massima numero 26316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
04/06/2001; Decisione del
04/06/2001
Deposito del 11/06/2001; Pubblicazione in G. U. 13/06/2001
Titolo
*** Ordinanza letta nell'udienza del 20 febbraio 2001 (allegata) *** intervento in giudizio - Istanze di intervento di soggetti non rivestenti la qualità di parte nei giudizi principali - Inammissibilita'.
*** Ordinanza letta nell'udienza del 20 febbraio 2001 (allegata) *** intervento in giudizio - Istanze di intervento di soggetti non rivestenti la qualità di parte nei giudizi principali - Inammissibilita'.
Testo
Sono inammissibili le istanze di intervento (nella specie della Cassa di previdenza e assistenza forense e dell'avvocato Umberto Fratini) proposte da interventori che non rivestono la qualità di parte nei giudizi 'a quibus' e, al tempo stesso, sono portatori di un interesse riflesso ed eventuale rispetto al 'thema decidendum'.
- V. richiamata sentenza n. 248/1997 e relativa ordinanza letta nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997; come precedente riferito allo stesso interventore in analoga situazione, v. ordinanza letta all'udienza pubblica 12 gennaio 1999 nel giudizio iscritto nel R.O. 1998 al n. 576.
M.F.
Sono inammissibili le istanze di intervento (nella specie della Cassa di previdenza e assistenza forense e dell'avvocato Umberto Fratini) proposte da interventori che non rivestono la qualità di parte nei giudizi 'a quibus' e, al tempo stesso, sono portatori di un interesse riflesso ed eventuale rispetto al 'thema decidendum'.
- V. richiamata sentenza n. 248/1997 e relativa ordinanza letta nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997; come precedente riferito allo stesso interventore in analoga situazione, v. ordinanza letta all'udienza pubblica 12 gennaio 1999 nel giudizio iscritto nel R.O. 1998 al n. 576.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 18