Sentenza 190/2001 (ECLI:IT:COST:2001:190)
Massima numero 26317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
06/06/2001; Decisione del
06/06/2001
Deposito del 14/06/2001; Pubblicazione in G. U. 20/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
26330
Titolo
Regione veneto - Agricoltura - Impianti di acquacoltura - Materiali di risulta provenienti dalle escavazioni necessarie alla realizzazione degli impianti - Divieto di esportazione - Lamentata incidenza sui rapporti tra privati, in contrasto con i limiti alla potestà legislativa regionale - Non fondatezza della questione.
Regione veneto - Agricoltura - Impianti di acquacoltura - Materiali di risulta provenienti dalle escavazioni necessarie alla realizzazione degli impianti - Divieto di esportazione - Lamentata incidenza sui rapporti tra privati, in contrasto con i limiti alla potestà legislativa regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
Il divieto di esportazione - che, all'evidenza, non è riferibile alla circolazione dei beni tra Stati - con riguardo ai materiali di risulta provenienti dalle escavazioni necessarie per la realizzazione di impianti di acquacoltura, posto dalla legge della Regione Veneto n. 19 del 1998, non incide sui rapporti tra privati oltrepassando i limiti desumibili dall'art. 117 della Costituzione, dal momento che la disciplina regionale dell'attività agricola relativa alla costruzione degli impianti di acquacoltura, incidente anche sull'assetto del territorio, rientra indubbiamente nella competenza delle Regioni, le quali, quindi, ben possono regolamentare l'utilizzazione dei terreni interessati da quegli impianti.
- Sul divieto, per le regioni, di legiferare in materia di diritto privato, sentenze n. 164/2000, n. 379/1994, n. 391/1989.
Il divieto di esportazione - che, all'evidenza, non è riferibile alla circolazione dei beni tra Stati - con riguardo ai materiali di risulta provenienti dalle escavazioni necessarie per la realizzazione di impianti di acquacoltura, posto dalla legge della Regione Veneto n. 19 del 1998, non incide sui rapporti tra privati oltrepassando i limiti desumibili dall'art. 117 della Costituzione, dal momento che la disciplina regionale dell'attività agricola relativa alla costruzione degli impianti di acquacoltura, incidente anche sull'assetto del territorio, rientra indubbiamente nella competenza delle Regioni, le quali, quindi, ben possono regolamentare l'utilizzazione dei terreni interessati da quegli impianti.
- Sul divieto, per le regioni, di legiferare in materia di diritto privato, sentenze n. 164/2000, n. 379/1994, n. 391/1989.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
28/04/1998
n. 19
art. 23
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte