Sentenza 191/2001 (ECLI:IT:COST:2001:191)
Massima numero 26318
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
06/06/2001; Decisione del
06/06/2001
Deposito del 14/06/2001; Pubblicazione in G. U. 20/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per le opinioni espresse da un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale civile di savona - Ammissibilita', nella fase delibativa - Deposito tardivo del ricorso - Perentorietà del termine previsto - Improcedibilita' del conflitto.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per le opinioni espresse da un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale civile di savona - Ammissibilita', nella fase delibativa - Deposito tardivo del ricorso - Perentorietà del termine previsto - Improcedibilita' del conflitto.
Testo
E' improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e già dichiarato ammissibile, proposto dal Tribunale civile di Savona (in composizione monocratica), nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata il 21 aprile 1999 dall'Assemblea parlamentare con riguardo alle affermazioni, asseritamente diffamatorie, di un proprio componente chiamato a risponderne in un procedimento civile, poiché, ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, non è stato rispettato il termine perentorio prescritto per il deposito del ricorso.
- Sull'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 141/2000.
- Sul termine previsto dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative, v. sentenze, qui richiamate, n. 35, n. 50, n. 203/1999; n. 274 e n. 342/1998; n. 449/1997.
E' improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e già dichiarato ammissibile, proposto dal Tribunale civile di Savona (in composizione monocratica), nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata il 21 aprile 1999 dall'Assemblea parlamentare con riguardo alle affermazioni, asseritamente diffamatorie, di un proprio componente chiamato a risponderne in un procedimento civile, poiché, ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, non è stato rispettato il termine perentorio prescritto per il deposito del ricorso.
- Sull'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 141/2000.
- Sul termine previsto dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative, v. sentenze, qui richiamate, n. 35, n. 50, n. 203/1999; n. 274 e n. 342/1998; n. 449/1997.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
21/04/1999
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 4