Ordinanza 193/2001 (ECLI:IT:COST:2001:193)
Massima numero 26320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  06/06/2001;  Decisione del  06/06/2001
Deposito del 14/06/2001; Pubblicazione in G. U. 20/06/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza - Contribuzione figurativa - Periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204) - Riconoscimento dell'accredito figurativo, con riferimento a periodi anteriori all' 1 gennaio 1994, sul presupposto dell'avvenuta eliminazione del requisito temporale già previsto nel d.lgs. n. 503 del 1992 - Prospettato eccesso di delega - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, interpretato nel senso che tale norma consenta il riconoscimento degli accrediti contributivi figurativi anche per i periodi anteriori all'1 gennaio 1994, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stato promulgato il decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, il quale ha abrogato la norma censurata.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  16/09/1996  n. 564  art. 2  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte