Processo penale - Responsabile civile - Assicurazione obbligatoria per l'esercizio dell'attività venatoria - Citazione dell'assicuratore, a richiesta dell'imputato - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199032).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. La disposizione censurata dal Tribunale di Roma realizza un'ingiustificata disparità di trattamento, dal momento che l'imputato assoggettato ad azione risarcitoria nell'ambito del processo penale non può esercitare il detto potere di chiamata dell'assicuratore, riconosciuto invece ove esso fosse convenuto in sede civile con la medesima azione. A fronte di tale disparità di trattamento l'effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo in esame rischia di rimanere compromessa, a seconda della scelta del danneggiato rispetto alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese. (Precedente: S. 112/1998 - mass. 23818).