Ordinanza 194/2001 (ECLI:IT:COST:2001:194)
Massima numero 26324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
06/06/2001; Decisione del
06/06/2001
Deposito del 14/06/2001; Pubblicazione in G. U. 20/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione siciliana - Deputati dell'assemblea regionale - Previdenza - Assegno vitalizio - Diritto alla reversibilità - Mancata previsione per il coniuge divorziato di ex deputato regionale - Asserita discriminazione rispetto al diverso trattamento riservato ai coniugi divorziati dei senatori della repubblica - Natura regolamentare della disposizione impugnata - Manifesta inammissibilità della questione.
Regione siciliana - Deputati dell'assemblea regionale - Previdenza - Assegno vitalizio - Diritto alla reversibilità - Mancata previsione per il coniuge divorziato di ex deputato regionale - Asserita discriminazione rispetto al diverso trattamento riservato ai coniugi divorziati dei senatori della repubblica - Natura regolamentare della disposizione impugnata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del regolamento di previdenza per i deputati, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973, e successive modificazioni (intervenute fino a quella del 5 agosto 1997) sollevata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il diritto alla reversibilità dell'assegno vitalizio per il coniuge divorziato da un ex deputato dell'Assemblea regionale. Infatti, la disposizione impugnata - che si autoqualifica regolamentare - è norma secondaria sottratta al sindacato di legittimità costituzionale.
M. F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del regolamento di previdenza per i deputati, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973, e successive modificazioni (intervenute fino a quella del 5 agosto 1997) sollevata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il diritto alla reversibilità dell'assegno vitalizio per il coniuge divorziato da un ex deputato dell'Assemblea regionale. Infatti, la disposizione impugnata - che si autoqualifica regolamentare - è norma secondaria sottratta al sindacato di legittimità costituzionale.
M. F.
Atti oggetto del giudizio
regolamento Assemblea regionale siciliana
19/07/1973
n. 176
art. 17
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte