Ordinanza 196/2001 (ECLI:IT:COST:2001:196)
Massima numero 26326
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
06/06/2001; Decisione del
06/06/2001
Deposito del 14/06/2001; Pubblicazione in G. U. 20/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per risarcimento danni nei confronti di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto del tribunale di roma nei confronti della camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Legittimazione a sollevare il conflitto e a resistere ad esso e requisito oggettivo - Sussistenza - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per risarcimento danni nei confronti di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto del tribunale di roma nei confronti della camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Legittimazione a sollevare il conflitto e a resistere ad esso e requisito oggettivo - Sussistenza - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità, da quest'ultima adottata, il 5 novembre 1998, in conseguenza delle dichiarazioni espresse da un proprio componente per le quali pende procedimento civile per risarcimento danni. Sussistono, infatti, il requisito soggettivo e quello oggettivo per la dichiarazione di ammissibilità ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953; dal momento che il Tribunale ricorrente e la Camera dei deputati sono organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui rispettivamente appartengono o che rappresentano, e che, inoltre, viene lamentata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite in conseguenza dell'esercizio ritenuto illegittimo del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68 Cost.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità, da quest'ultima adottata, il 5 novembre 1998, in conseguenza delle dichiarazioni espresse da un proprio componente per le quali pende procedimento civile per risarcimento danni. Sussistono, infatti, il requisito soggettivo e quello oggettivo per la dichiarazione di ammissibilità ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953; dal momento che il Tribunale ricorrente e la Camera dei deputati sono organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui rispettivamente appartengono o che rappresentano, e che, inoltre, viene lamentata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite in conseguenza dell'esercizio ritenuto illegittimo del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68 Cost.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
05/11/1998
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 3