Ordinanza 199/2001 (ECLI:IT:COST:2001:199)
Massima numero 26329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
06/06/2001; Decisione del
06/06/2001
Deposito del 14/06/2001; Pubblicazione in G. U. 20/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Custodia cautelare - Limite massimo di fase - Computo dei termini di fase - Esclusione dei periodi di sospensione per revoca del mandato difensivo da parte dell'imputato - Lamentata, ingiustificata, diversità di disciplina rispetto all'allontanamento del difensore per scelta di questo, con disparita' di trattamento tra imputati - Utilizzazione impropria del giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilita' della questione.
Processo penale - Custodia cautelare - Limite massimo di fase - Computo dei termini di fase - Esclusione dei periodi di sospensione per revoca del mandato difensivo da parte dell'imputato - Lamentata, ingiustificata, diversità di disciplina rispetto all'allontanamento del difensore per scelta di questo, con disparita' di trattamento tra imputati - Utilizzazione impropria del giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilita' della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 1, lettera b), e comma 7, del codice di procedura penale, sollevata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la sospensione del corso dei termini di fase della durata massima della custodia cautelare - prevista espressamente nel caso di abbandono del processo da parte del difensore - non segue anche nel caso di revoca del mandato al difensore da parte dell'imputato. Infatti, poiché il rimettente riferisce di aver già affermato in numerosi provvedimenti resi nel corso del medesimo processo nei confronti di altri imputati, il principio di cui prospetta l'introduzione, il giudizio di legittimità costituzionale appare dichiaratamente attivato per contrastare la diversa interpretazione - riconducibile ad una pronuncia della Corte di cassazione - che l'ordinanza di rimessione, lungi dal fare propria e dal porre a fondamento del giudizio di costituzionalità, mostra di non condividere affatto, con il paradossale risultato di sottoporre a censura una soluzione interpretativa alla quale si è negata ogni plausibilità.
M. F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 1, lettera b), e comma 7, del codice di procedura penale, sollevata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la sospensione del corso dei termini di fase della durata massima della custodia cautelare - prevista espressamente nel caso di abbandono del processo da parte del difensore - non segue anche nel caso di revoca del mandato al difensore da parte dell'imputato. Infatti, poiché il rimettente riferisce di aver già affermato in numerosi provvedimenti resi nel corso del medesimo processo nei confronti di altri imputati, il principio di cui prospetta l'introduzione, il giudizio di legittimità costituzionale appare dichiaratamente attivato per contrastare la diversa interpretazione - riconducibile ad una pronuncia della Corte di cassazione - che l'ordinanza di rimessione, lungi dal fare propria e dal porre a fondamento del giudizio di costituzionalità, mostra di non condividere affatto, con il paradossale risultato di sottoporre a censura una soluzione interpretativa alla quale si è negata ogni plausibilità.
M. F.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1930
n. 0
art. 304
co. 1
codice di procedura penale 1930
n. 0
art. 304
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte