Ordinanza 202/2001 (ECLI:IT:COST:2001:202)
Massima numero 26333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  04/06/2001;  Decisione del  04/06/2001
Deposito del 22/06/2001; Pubblicazione in G. U. 27/06/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Contenzioso tributario - Istanza di trattazione del ricorso - Estinzione del procedimento ove manchi richiesta nel termine stabilito - Omessa previsione della riammissione in termini, per causa di forza maggiore o di caso fortuito - Lamentata, irragionevole, compressione del diritto di difesa del ricorrente - Sopravvenuta abrogazione della norma denunciata, con contestuale mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente - con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui non prevede la possibilità di rimessione in termini delle parti del giudizio tributario, quando la decadenza sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore - perchè valuti la perdurante rilevanza della questione, in seguito alla sopravvenuta abrogazione della norma denunciata.

- In precedenza, analoghe questioni erano state dichiarate non fondate sotto vari profili con le sentenze n. 243/1982, n. 210/1983, n. 63/1977, nonche' con le ordinanze n. 293/1985, n. 32/1984, n. 285/1983, n. 9/1981, n. 164/1981, n. 162/1980, n. 85/1980, n. 144/1979, n. 48/1978, n. 77/1978, n. 144/1977.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/10/1972  n. 636  art. 44  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte