Ordinanza 204/2001 (ECLI:IT:COST:2001:204)
Massima numero 26336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
04/06/2001; Decisione del
04/06/2001
Deposito del 22/06/2001; Pubblicazione in G. U. 27/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Organo giudicante - Composizione - Tribunale in composizione monocratica - Norme sul procedimento - Inapplicabilità nel rito militare - Necessaria celebrazione dell'udienza preliminare e composizione collegiale del tribunale militare nella fase dibattimentale - Prospettata, irragionevole, differenziazione di regime, rispetto al tribunale ordinario con conseguente disparità di trattamento degli imputati per reati militari, rispetto agli imputati per reati comuni, nonché lamentata violazione del principio di buon andamento, in rapporto alla durata ragionevole del processo - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Organo giudicante - Composizione - Tribunale in composizione monocratica - Norme sul procedimento - Inapplicabilità nel rito militare - Necessaria celebrazione dell'udienza preliminare e composizione collegiale del tribunale militare nella fase dibattimentale - Prospettata, irragionevole, differenziazione di regime, rispetto al tribunale ordinario con conseguente disparità di trattamento degli imputati per reati militari, rispetto agli imputati per reati comuni, nonché lamentata violazione del principio di buon andamento, in rapporto alla durata ragionevole del processo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice penale militare di pace, nonché dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 nella parte in cui, rispettivamente, non comprendono fra le disposizioni del codice di procedura penale applicabili nel rito militare anche quelle concernenti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, e non prevedono che il tribunale militare giudichi in composizione monocratica sugli stessi reati per i quali tale composizione è stabilita in rapporto al tribunale ordinario. Il legislatore, infatti, gode di ampia discrezionalità nella scelta della composizione degli organi giudicanti, sicché non può, da un lato, ritenersi irragionevole la presenza di un membro 'laico' nel collegio giudicante; né costituisce, per altro verso, una ingiustificata disparità di trattamento la possibilità che reati comuni e reati militari, pur se connessi, siano giudicati da organi diversi.
- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di composizione degli organi giudicanti, v. ordinanze n. 240/2000, n. 423/1997, n. 139/1997, n. 257/1995.
- Sulla presenza di un membro 'laico' nei tribunali militari, v. sentenze n. 460/1994, n. 49/1989, ordinanza n. 151/1992.
- Sulla estraneità del principio di buon andamento (secondo l'art. 97 Cost.) all'esercizio della giurisdizione, v. ordinanze n. 30/2000, n. 152/2000, n. 490/2000.
- Sulla discrezionalità legislativa in tema di definizione dei meccanismi processuali, v. ordinanza n. 32/2001.
M. R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice penale militare di pace, nonché dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 nella parte in cui, rispettivamente, non comprendono fra le disposizioni del codice di procedura penale applicabili nel rito militare anche quelle concernenti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, e non prevedono che il tribunale militare giudichi in composizione monocratica sugli stessi reati per i quali tale composizione è stabilita in rapporto al tribunale ordinario. Il legislatore, infatti, gode di ampia discrezionalità nella scelta della composizione degli organi giudicanti, sicché non può, da un lato, ritenersi irragionevole la presenza di un membro 'laico' nel collegio giudicante; né costituisce, per altro verso, una ingiustificata disparità di trattamento la possibilità che reati comuni e reati militari, pur se connessi, siano giudicati da organi diversi.
- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di composizione degli organi giudicanti, v. ordinanze n. 240/2000, n. 423/1997, n. 139/1997, n. 257/1995.
- Sulla presenza di un membro 'laico' nei tribunali militari, v. sentenze n. 460/1994, n. 49/1989, ordinanza n. 151/1992.
- Sulla estraneità del principio di buon andamento (secondo l'art. 97 Cost.) all'esercizio della giurisdizione, v. ordinanze n. 30/2000, n. 152/2000, n. 490/2000.
- Sulla discrezionalità legislativa in tema di definizione dei meccanismi processuali, v. ordinanza n. 32/2001.
M. R.
Atti oggetto del giudizio
codice penale militare di pace
n. 0
art. 261
co. 0
legge
07/05/1981
n. 180
art. 2
co. 0
codice penale militare di pace
n. 0
art. 271
co. 0
codice penale militare di pace
n. 0
art. 272
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte