Sentenza 205/2001 (ECLI:IT:COST:2001:205)
Massima numero 26337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  04/06/2001;  Decisione del  04/06/2001
Deposito del 22/06/2001; Pubblicazione in G. U. 27/06/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione puglia - Commercio - Nulla osta regionale all'apertura di grandi strutture di vendita - Esame delle domande di autorizzazione presentate nel vigore della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32 e corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998 - Blocco - Indubbio contrasto con le prescrizioni della legislazione statale (di esame e decisione da parte della regione di tali istanze) - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altre censure.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117 della Costituzione - l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 1999, n. 24, in quanto, in aperto contrasto con l'intendimento del legislatore nazionale - espresso, in particolare, dalle previsioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - tale disposizione sancisce un anomalo blocco, prescrivendo che non abbiano più corso le domande volte a ottenere il nulla-osta regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita, pervenute alla Giunta regionale alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma. Resta assorbita ogni altra censura.

- In tema di commercio non rientrante nelle materie comprese nell'elenco dell'art. 117 Cost., v. sentenze n. 401/1992 e 165/1989 qui richiamate.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  04/08/1999  n. 24  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 11

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  31/03/1998  n. 114  art. 25