Sentenza 205/2001 (ECLI:IT:COST:2001:205)
Massima numero 26337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
04/06/2001; Decisione del
04/06/2001
Deposito del 22/06/2001; Pubblicazione in G. U. 27/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione puglia - Commercio - Nulla osta regionale all'apertura di grandi strutture di vendita - Esame delle domande di autorizzazione presentate nel vigore della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32 e corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998 - Blocco - Indubbio contrasto con le prescrizioni della legislazione statale (di esame e decisione da parte della regione di tali istanze) - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altre censure.
Regione puglia - Commercio - Nulla osta regionale all'apertura di grandi strutture di vendita - Esame delle domande di autorizzazione presentate nel vigore della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32 e corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998 - Blocco - Indubbio contrasto con le prescrizioni della legislazione statale (di esame e decisione da parte della regione di tali istanze) - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altre censure.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117 della Costituzione - l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 1999, n. 24, in quanto, in aperto contrasto con l'intendimento del legislatore nazionale - espresso, in particolare, dalle previsioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - tale disposizione sancisce un anomalo blocco, prescrivendo che non abbiano più corso le domande volte a ottenere il nulla-osta regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita, pervenute alla Giunta regionale alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma. Resta assorbita ogni altra censura.
- In tema di commercio non rientrante nelle materie comprese nell'elenco dell'art. 117 Cost., v. sentenze n. 401/1992 e 165/1989 qui richiamate.
E' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117 della Costituzione - l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 1999, n. 24, in quanto, in aperto contrasto con l'intendimento del legislatore nazionale - espresso, in particolare, dalle previsioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - tale disposizione sancisce un anomalo blocco, prescrivendo che non abbiano più corso le domande volte a ottenere il nulla-osta regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita, pervenute alla Giunta regionale alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma. Resta assorbita ogni altra censura.
- In tema di commercio non rientrante nelle materie comprese nell'elenco dell'art. 117 Cost., v. sentenze n. 401/1992 e 165/1989 qui richiamate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
04/08/1999
n. 24
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 31/03/1998
n. 114
art. 25