Sentenza 206/2001 (ECLI:IT:COST:2001:206)
Massima numero 26339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
06/06/2001; Decisione del
06/06/2001
Deposito del 26/06/2001; Pubblicazione in G. U. 04/07/2001
Titolo
Regioni in genere - Conferimento di funzioni alle regioni - Delega legislativa al governo - Attuazione - Emanazione di disposizioni correttive della disciplina legislativa delegata - Ricorso della regione veneto - Ritenuto scorretto esercizio del potere correttivo conferito, con la finalità di eludere il termine fissato nella delega principale - Non fondatezza della questione.
Regioni in genere - Conferimento di funzioni alle regioni - Delega legislativa al governo - Attuazione - Emanazione di disposizioni correttive della disciplina legislativa delegata - Ricorso della regione veneto - Ritenuto scorretto esercizio del potere correttivo conferito, con la finalità di eludere il termine fissato nella delega principale - Non fondatezza della questione.
Testo
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione Veneto ricorrente, il Governo non ha fatto un uso scorretto della delega di cui all'art. 10 della legge n. 59 del 1997 adottando il decreto legislativo n. 443 del 1999 che reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 112 del 1998 in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali. Nulla, infatti, induce a ritenere che il decreto correttivo n. 443 sia stato adottato per eludere il termine della delega principale o che la potestà delegata possa essere esercitata solo per "fatti sopravvenuti"; il decreto non si discosta anzi dai criteri di utilizzazione della delega "correttiva", quando la si intenda nel senso che esso debba intervenire in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega "principale"; e nel pieno rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi già imposti per l'esercizio della medesima delega "principale". Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (intero testo), in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione Veneto ricorrente, il Governo non ha fatto un uso scorretto della delega di cui all'art. 10 della legge n. 59 del 1997 adottando il decreto legislativo n. 443 del 1999 che reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 112 del 1998 in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali. Nulla, infatti, induce a ritenere che il decreto correttivo n. 443 sia stato adottato per eludere il termine della delega principale o che la potestà delegata possa essere esercitata solo per "fatti sopravvenuti"; il decreto non si discosta anzi dai criteri di utilizzazione della delega "correttiva", quando la si intenda nel senso che esso debba intervenire in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega "principale"; e nel pieno rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi già imposti per l'esercizio della medesima delega "principale". Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (intero testo), in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
29/10/1999
n. 443
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 10