Sentenza 206/2001 (ECLI:IT:COST:2001:206)
Massima numero 26343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
06/06/2001; Decisione del
06/06/2001
Deposito del 26/06/2001; Pubblicazione in G. U. 04/07/2001
Titolo
Regioni in genere - Conferimento di funzioni alle regioni - Modifiche introdotte in sede di correzione di un precedente decreto delegato - Funzioni e compiti conservati allo stato in materia di energia - Definizione difforme da quella concordata in sede di intesa - Ricorso della regione veneto - Violazione della delega legislativa - Illegittimità costituzionale.
Regioni in genere - Conferimento di funzioni alle regioni - Modifiche introdotte in sede di correzione di un precedente decreto delegato - Funzioni e compiti conservati allo stato in materia di energia - Definizione difforme da quella concordata in sede di intesa - Ricorso della regione veneto - Violazione della delega legislativa - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che, modificando l'art. 29, comma 2, lettera b) del decreto base n. 112 del 1998, perviene ad una definizione dell'area dei compiti di rilievo nazionale, conservati in capo allo Stato, diversa da quella concordata nella Conferenza Stato-Regioni, risultando, in particolare, ridotte le funzioni statali e più ampia la sfera delle funzioni conferite alle Regioni in materia di stoccaggio di energia. Poichè il Governo non ha motivato specificamente tale difformità dal testo dell'intesa, essa dà luogo a violazione dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge di delega n. 59 del 1997 e, dunque, indirettamente, a violazione dell'art. 76 della Costituzione. E dal momento che non è consentito, con la pronuncia di illegittimità, ripristinare la corrispondenza fra il testo su cui è intervenuta l'intesa e il testo legislativo emanato, l'accoglimento della censura conseguirà l'effetto del ripristino del testo originario del decreto n. 112 del 1998, che la disposizione censurata aveva inteso modificare.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che, modificando l'art. 29, comma 2, lettera b) del decreto base n. 112 del 1998, perviene ad una definizione dell'area dei compiti di rilievo nazionale, conservati in capo allo Stato, diversa da quella concordata nella Conferenza Stato-Regioni, risultando, in particolare, ridotte le funzioni statali e più ampia la sfera delle funzioni conferite alle Regioni in materia di stoccaggio di energia. Poichè il Governo non ha motivato specificamente tale difformità dal testo dell'intesa, essa dà luogo a violazione dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge di delega n. 59 del 1997 e, dunque, indirettamente, a violazione dell'art. 76 della Costituzione. E dal momento che non è consentito, con la pronuncia di illegittimità, ripristinare la corrispondenza fra il testo su cui è intervenuta l'intesa e il testo legislativo emanato, l'accoglimento della censura conseguirà l'effetto del ripristino del testo originario del decreto n. 112 del 1998, che la disposizione censurata aveva inteso modificare.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
29/10/1999
n. 443
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 1
co. 4 lett. c)