Sentenza 206/2001 (ECLI:IT:COST:2001:206)
Massima numero 26344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
06/06/2001; Decisione del
06/06/2001
Deposito del 26/06/2001; Pubblicazione in G. U. 04/07/2001
Titolo
Regioni in genere - Conferimento di funzioni alle regioni - Attribuzione diretta, senza l'intermediazione regionale, di compiti e funzioni agli enti locali sub-regionali - Asserita violazione dei criteri della legge delega - Ricorso della regione veneto - Non fondatezza della questione.
Regioni in genere - Conferimento di funzioni alle regioni - Attribuzione diretta, senza l'intermediazione regionale, di compiti e funzioni agli enti locali sub-regionali - Asserita violazione dei criteri della legge delega - Ricorso della regione veneto - Non fondatezza della questione.
Testo
Alla luce dell'ampia delega legislativa al Governo e dei principi espressi in particolare dagli artt. 3 e 4 della legge n. 59 del 1997 ai fini del conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli enti locali, non può ritenersi che fosse precluso l'impiego, da parte del legislatore delegato, dello strumento della attribuzione diretta di compiti agli enti locali, nelle materie dell'art. 117 Cost., ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione; godendo inoltre lo stesso legislatore delegato, nel procedere all'individuazione dei compiti ritenuti di "interesse esclusivamente locale" da attribuire agli enti locali, di ampia discrezionalità nell'osservanza dei criteri generali indicati dall'art. 4, comma 3, della legge di delega (sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, responsabilità e unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione). Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 41, comma 3, 66, comma 1, lettere b) e c), 99, comma 3, secondo periodo, 131, comma 2, 132, del decreto legislativo n. 112 del 1998 in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e in relazione all'articolo 4, comma 1, della legge n. 59 del 1997, sollevata dalla Regione Veneto.
- Cfr. sentenza, richiamata, n. 408/1998.
Alla luce dell'ampia delega legislativa al Governo e dei principi espressi in particolare dagli artt. 3 e 4 della legge n. 59 del 1997 ai fini del conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli enti locali, non può ritenersi che fosse precluso l'impiego, da parte del legislatore delegato, dello strumento della attribuzione diretta di compiti agli enti locali, nelle materie dell'art. 117 Cost., ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione; godendo inoltre lo stesso legislatore delegato, nel procedere all'individuazione dei compiti ritenuti di "interesse esclusivamente locale" da attribuire agli enti locali, di ampia discrezionalità nell'osservanza dei criteri generali indicati dall'art. 4, comma 3, della legge di delega (sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, responsabilità e unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione). Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 41, comma 3, 66, comma 1, lettere b) e c), 99, comma 3, secondo periodo, 131, comma 2, 132, del decreto legislativo n. 112 del 1998 in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e in relazione all'articolo 4, comma 1, della legge n. 59 del 1997, sollevata dalla Regione Veneto.
- Cfr. sentenza, richiamata, n. 408/1998.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/03/1998
n. 112
art. 41
co. 3
decreto legislativo
31/03/1998
n. 112
art. 66
co. 1
decreto legislativo
31/03/1998
n. 112
art. 66
co. 1
decreto legislativo
31/03/1998
n. 112
art. 99
co. 3
decreto legislativo
31/03/1998
n. 112
art. 131
co. 2
decreto legislativo
31/03/1998
n. 112
art. 132
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 4
co. 1