Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione - Criteri di determinazione - Competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile - Necessità di un pari trattamento territoriale - Possibilità di interventi regionali in stretta connessione con la materia di competenza regionale, purché ragionevoli (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Puglia che, a fini indennitari, assegna il carattere della edificabilità legale a terreni situati in zone determinate, in deroga alla legislazione urbanistica). (Classif. 100002).
Il diritto all'indennizzo, radicato nell'art. 42, terzo comma, Cost. e sancito dall'art. 834 cod. civ., configura la principale tutela sostanziale spettante al titolare della proprietà che subisca, nell'interesse generale, il sacrificio più gravoso, costituito dall'ablazione della situazione giuridica soggettiva. Capisaldi del rimedio, chiamato a garantire un ristoro congruo, serio e adeguato, sono la qualitas rei riferita al bene ablato e il parametro del suo valore di mercato. (Precedenti: S. 90/2016 - mass. 38837; S. 187/2014 - mass. 38054; S. 338/2011 - mass. 36010; S. 181/2011 - mass. 35676; S. 348/2007 - mass. 31716; S. 283/1993 - mass. 19760; S. 5/1980 - mass. 9560).
Il diritto di proprietà invoca una parità di trattamento a livello territoriale, in conformità al principio di eguaglianza che incarna la ragione stessa della riserva allo Stato della materia dell'ordinamento civile. (Precedente: S. 283/2016 - mass. 39363).
Manipolare la qualitas rei con una disciplina regionale vuol dire inficiare il presupposto stesso del pari diritto alla tutela indennitaria, pregiudicando in radice la pretesa a un rimedio non discriminatorio del diritto di proprietà. (Precedente: S. 73/2004 - mass. 28324).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., l'art. 19, comma 2, della legge reg. Puglia n. 3 del 2005, secondo cui, ai soli fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, sono da considerarsi, comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, comprese anche le aree destinate a standard. La disposizione regionale censurata dalla Corte di cassazione, derogando espressamente alle previsioni statali in materia di indennizzo interviene, solo a fini indennitari, sulla qualitas rei, recidendo ogni nesso con il valore di mercato dei relativi beni e alterando lo statuto della proprietà, così invadendo la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile. Essa incide a livello regionale su un profilo essenziale dello statuto della proprietà, che non tollera irragionevoli disparità di trattamento sul territorio nazionale, cui oltretutto si accompagna l'ingiustificato vantaggio per chi subisca un procedimento ablatorio rispetto a chi trasferisca il medesimo bene sul mercato. La disciplina dei rapporti privatistici può, infatti, subire qualche adattamento ad opera di interventi regionali, solo ove questo risulti in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza). (Precedenti: S. 64/2021 - mass. 43778; S. 159/2013 - mass. 37175; S. 295/2009 - mass. 34076; S. 352/2001 - mass. 26597; S. 5/1980 - mass. 9560).