Sentenza 206/2001 (ECLI:IT:COST:2001:206)
Massima numero 26345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  06/06/2001;  Decisione del  06/06/2001
Deposito del 26/06/2001; Pubblicazione in G. U. 04/07/2001
Massime associate alla pronuncia:  26338  26339  26340  26341  26342  26343  26344  26346  26347  26348  26349  26350  26351  26352  26353


Titolo
Regioni in genere - Conferimento di funzioni alle regioni - Individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione - Termine per l'adozione della prevista legge regionale - Ritenuta brevità - Asserita lesione dell'autonomia regionale - Inammissibilita' della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1 e 132, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998 impugnati per la asserita irragionevole brevità del termine assegnato alle Regioni per l'adozione della legge di "puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa", poiché il termine in questione è espressamente stabilito dall'art. 4, comma 5, primo periodo, della legge di delega n. 59 del 1997 e il legislatore delegato non ha fatto altro, a tale proposito, che richiamare e ripetere la prescrizione della legge di delega.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 3  co. 1

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 132  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte