Sentenza 206/2001 (ECLI:IT:COST:2001:206)
Massima numero 26346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
06/06/2001; Decisione del
06/06/2001
Deposito del 26/06/2001; Pubblicazione in G. U. 04/07/2001
Titolo
Regioni in genere - Conferimento di funzioni alle regioni - Individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione - Brevità del termine per l'adozione della prevista legge regionale - Ricorso della regione veneto - Questione di legittimità costituzionale, proposta in via subordinata, nei confronti della legge di delega - Inammissibilita'.
Regioni in genere - Conferimento di funzioni alle regioni - Individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione - Brevità del termine per l'adozione della prevista legge regionale - Ricorso della regione veneto - Questione di legittimità costituzionale, proposta in via subordinata, nei confronti della legge di delega - Inammissibilita'.
Testo
La questione di legittimità costituzionale che la Regione Veneto ha proposto in via subordinata, rispetto alla questione principale (v. massima H), nei confronti della disposizione della legge di delega n. 59 del 1997, che fissa il termine per l'adozione della legge regionale di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa, non può essere accolta poiché si farebbe luogo in tal modo ad una inammissibile elusione del termine assegnato alle Regioni dall'art. 2 della legge cost. n. 1 del 1948.
La questione di legittimità costituzionale che la Regione Veneto ha proposto in via subordinata, rispetto alla questione principale (v. massima H), nei confronti della disposizione della legge di delega n. 59 del 1997, che fissa il termine per l'adozione della legge regionale di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa, non può essere accolta poiché si farebbe luogo in tal modo ad una inammissibile elusione del termine assegnato alle Regioni dall'art. 2 della legge cost. n. 1 del 1948.
Atti oggetto del giudizio
legge
15/03/1997
n. 59
art. 4
co. 5
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte