Sentenza 206/2001 (ECLI:IT:COST:2001:206)
Massima numero 26347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  06/06/2001;  Decisione del  06/06/2001
Deposito del 26/06/2001; Pubblicazione in G. U. 04/07/2001
Massime associate alla pronuncia:  26338  26339  26340  26341  26342  26343  26344  26345  26346  26348  26349  26350  26351  26352  26353


Titolo
Regioni in genere - Conferimento di funzioni alle regioni - Beni e risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali - Quantificazione - Lamentata indeterminatezza dei criteri indicati, con lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Ricorso della regione veneto - Non fondatezza della questione.

Testo
Nessuna lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni può discendere dai criteri di quantificazione di beni e risorse finanziarie da attribuire alle Regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti agli stessi conferiti, come stabiliti nel decreto legislativo n. 112 del 1998, poiché gli indici contemplati per la quantificazione delle risorse tendono a realizzare il principio di corrispondenza per ammontare di beni e risorse a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento, in conformità al criterio fondamentale individuato dalla legge delega (art. 3, comma 1, lett. b). Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119 Cost.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 7  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte