Sentenza 206/2001 (ECLI:IT:COST:2001:206)
Massima numero 26348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  06/06/2001;  Decisione del  06/06/2001
Deposito del 26/06/2001; Pubblicazione in G. U. 04/07/2001
Massime associate alla pronuncia:  26338  26339  26340  26341  26342  26343  26344  26345  26346  26347  26349  26350  26351  26352  26353


Titolo
Regioni in genere - Conferimento di funzioni alle regioni - Attribuzione di risorse agli enti locali, in relazione ai compiti agli stessi enti trasferiti - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Ricorso della regione veneto - Non fondatezza della questione.

Testo
In base al criterio di fondo cui si ispirano sia la legge di delega n. 59 del 1997, sia il decreto delegato n. 112 del 1998, la ripartizione delle risorse trasferite dallo Stato fra Regione ed enti locali non può che seguire la ripartizione delle funzioni e dei compiti, e non già precederla, come paventa la ricorrente Regione Veneto nel prospettare la questione di costituzionalità della congruità delle risorse trasferite rispetto alle funzioni conferite. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, in rapporto all'art. 7, del d.lgs. n. 112 del 1998.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 3  co. 3

decreto legislativo  31/03/1998  n. 0  art. 7  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte