Sentenza 206/2001 (ECLI:IT:COST:2001:206)
Massima numero 26352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
06/06/2001; Decisione del
06/06/2001
Deposito del 26/06/2001; Pubblicazione in G. U. 04/07/2001
Titolo
Regioni in genere - Conferimento di funzioni alle regioni - Compiti conferiti alle regioni in materia di tutela della salute - Verifica di conformità alla normativa nazionale di strutture e attivita' sanitarie, di sostanze e di prodotti - Modalita' definite con accordo da approvare in sede di conferenza stato-regioni - Ricorso della regione veneto - Lamentato condizionamento dell'esercizio di funzioni regionali ad accordi con il governo - Non fondatezza della questione.
Regioni in genere - Conferimento di funzioni alle regioni - Compiti conferiti alle regioni in materia di tutela della salute - Verifica di conformità alla normativa nazionale di strutture e attivita' sanitarie, di sostanze e di prodotti - Modalita' definite con accordo da approvare in sede di conferenza stato-regioni - Ricorso della regione veneto - Lamentato condizionamento dell'esercizio di funzioni regionali ad accordi con il governo - Non fondatezza della questione.
Testo
Il comma 3-ter (aggiunto all'art. 115 del decreto base n. 112 del 1998) con l'art. 16 del d.lgs. n. 443 del 1999 non può intendersi nel senso che esso subordini all'accordo con il Governo, da approvare nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, l'esercizio delle funzioni di verifica di conformità conferite alle Regioni (dall'art. 115 del decreto legislativo n. 112), poiché l'accordo fra Governo e Regioni dovrà concernere la individuazione degli "aspetti della salute di rilievo nazionale" che delimitano le funzioni di verifica di conformità attribuite allo Stato, e la determinazione delle modalità di esercizio di tali funzioni statali in quanto interferenti con le funzioni di verifica che, nella stessa materia, sono attribuite alle Regioni. Non è, quindi, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera c, del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 443, sollevata dalla Regione Veneto, con riferimento agli artt. 117 e 118 Cost..
Il comma 3-ter (aggiunto all'art. 115 del decreto base n. 112 del 1998) con l'art. 16 del d.lgs. n. 443 del 1999 non può intendersi nel senso che esso subordini all'accordo con il Governo, da approvare nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, l'esercizio delle funzioni di verifica di conformità conferite alle Regioni (dall'art. 115 del decreto legislativo n. 112), poiché l'accordo fra Governo e Regioni dovrà concernere la individuazione degli "aspetti della salute di rilievo nazionale" che delimitano le funzioni di verifica di conformità attribuite allo Stato, e la determinazione delle modalità di esercizio di tali funzioni statali in quanto interferenti con le funzioni di verifica che, nella stessa materia, sono attribuite alle Regioni. Non è, quindi, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera c, del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 443, sollevata dalla Regione Veneto, con riferimento agli artt. 117 e 118 Cost..
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
29/10/1999
n. 443
art. 16
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte