Sentenza 206/2001 (ECLI:IT:COST:2001:206)
Massima numero 26353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
06/06/2001; Decisione del
06/06/2001
Deposito del 26/06/2001; Pubblicazione in G. U. 04/07/2001
Titolo
Regioni in genere - Conferimento di funzioni alle regioni - Compiti in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e commercio dei pubblici esercizi - Riserva allo stato di attività regolamentare da esercitarsi d'intesa con le regioni - Contrasto con i principi della legge delega - Illegittimità costituzionale.
Regioni in genere - Conferimento di funzioni alle regioni - Compiti in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e commercio dei pubblici esercizi - Riserva allo stato di attività regolamentare da esercitarsi d'intesa con le regioni - Contrasto con i principi della legge delega - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i principi della delega legislativa e, quindi, con l'art. 76 della Costituzione - l'art. 40, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, lettera, questa, aggiunta dall'art. 6 del decreto legislativo n. 443 del 1999. Infatti la generica riserva allo Stato della "potestà regolamentare" (benché da esercitarsi "d'intesa con le Regioni") in una singola materia o submateria - quella dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande - che forma oggetto, in base alla legge di delega, del conferimento di funzioni amministrative alle Regioni, contrasta con la generale previsione di attribuzione alle Regioni di una potestà normativa di attuazione della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.
- Sulla materia del commercio, nel cui ambito sono espressamente comprese, fra l'altro, "l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti" e "l'attività di commercio dei pubblici esercizi", cfr. sentenza n. 205/2001 (richiamata).
- Sulla potestà attuativa destinata a esplicarsi in ordine ad aspetti della materia rimasti alla competenza dello Stato, v. sentenza (richiamata) n. 159/2001.
- Sulle norme regolamentari statali efficaci fino a quando la Regione non adotti, nella stessa materia, proprie norme di attuazione, v. sentenza (richiamata) n. 165/1989.
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i principi della delega legislativa e, quindi, con l'art. 76 della Costituzione - l'art. 40, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, lettera, questa, aggiunta dall'art. 6 del decreto legislativo n. 443 del 1999. Infatti la generica riserva allo Stato della "potestà regolamentare" (benché da esercitarsi "d'intesa con le Regioni") in una singola materia o submateria - quella dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande - che forma oggetto, in base alla legge di delega, del conferimento di funzioni amministrative alle Regioni, contrasta con la generale previsione di attribuzione alle Regioni di una potestà normativa di attuazione della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.
- Sulla materia del commercio, nel cui ambito sono espressamente comprese, fra l'altro, "l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti" e "l'attività di commercio dei pubblici esercizi", cfr. sentenza n. 205/2001 (richiamata).
- Sulla potestà attuativa destinata a esplicarsi in ordine ad aspetti della materia rimasti alla competenza dello Stato, v. sentenza (richiamata) n. 159/2001.
- Sulle norme regolamentari statali efficaci fino a quando la Regione non adotti, nella stessa materia, proprie norme di attuazione, v. sentenza (richiamata) n. 165/1989.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/03/1998
n. 112
art. 40
co. 1
decreto legislativo
29/10/1999
n. 443
art. 6
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 2