Sentenza 207/2001 (ECLI:IT:COST:2001:207)
Massima numero 26356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
06/06/2001; Decisione del
06/06/2001
Deposito del 26/06/2001; Pubblicazione in G. U. 04/07/2001
Titolo
Regione valle d'aosta - Lavori pubblici di interesse regionale - Appalti - Iscrizione delle imprese partecipanti alle gare d'appalto ad un albo regionale di preselezione - Requisito della adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale - Discriminazione delle imprese localizzate in qualsiasi altra parte del territorio nazionale, ostacolante il diritto al libero esercizio di attività economiche - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'. - Assorbimento di altri profili.
Regione valle d'aosta - Lavori pubblici di interesse regionale - Appalti - Iscrizione delle imprese partecipanti alle gare d'appalto ad un albo regionale di preselezione - Requisito della adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale - Discriminazione delle imprese localizzate in qualsiasi altra parte del territorio nazionale, ostacolante il diritto al libero esercizio di attività economiche - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'. - Assorbimento di altri profili.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli articoli 3 e 120 della Costituzione - l'art. 23, commi 1 e 9, della legge regionale della Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12 nella parte in cui prevede come condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici ivi contemplati l'iscrizione ad un albo regionale di preselezione "dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale". Il requisito richiesto dalla normativa regionale equivale, infatti, a discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale, contrario al principio di eguaglianza nonché al principio in base al quale non possono essere apposti limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e all'esercizio di professione, impiego o lavoro in qualunque parte del territorio nazionale, tanto più quando il requisito non sia fondato su alcuna ragione tecnica né possa essere ragionevolmente giustificato in nome dell'efficienza e del buon andamento dell'amministrazione.
- Sul principio della libera circolazione di persone e cose, secondo l'art. 120 Cost., vincolante anche a Regioni a statuto speciale, v. sentenze (richiamate) n. 12/1963 e n. 168/1987; sull'applicabilità del principio alle attività professionali ed economiche, sentenze (richiamate) n. 6/1956, n. 13/1961, n. 168/1987, n. 372/1989 e n. 362/1998.
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli articoli 3 e 120 della Costituzione - l'art. 23, commi 1 e 9, della legge regionale della Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12 nella parte in cui prevede come condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici ivi contemplati l'iscrizione ad un albo regionale di preselezione "dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale". Il requisito richiesto dalla normativa regionale equivale, infatti, a discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale, contrario al principio di eguaglianza nonché al principio in base al quale non possono essere apposti limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e all'esercizio di professione, impiego o lavoro in qualunque parte del territorio nazionale, tanto più quando il requisito non sia fondato su alcuna ragione tecnica né possa essere ragionevolmente giustificato in nome dell'efficienza e del buon andamento dell'amministrazione.
- Sul principio della libera circolazione di persone e cose, secondo l'art. 120 Cost., vincolante anche a Regioni a statuto speciale, v. sentenze (richiamate) n. 12/1963 e n. 168/1987; sull'applicabilità del principio alle attività professionali ed economiche, sentenze (richiamate) n. 6/1956, n. 13/1961, n. 168/1987, n. 372/1989 e n. 362/1998.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
20/06/1996
n. 12
art. 23
co. 1
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
20/06/1996
n. 12
art. 23
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 120
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte