Sentenza 208/2001 (ECLI:IT:COST:2001:208)
Massima numero 26358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  06/06/2001;  Decisione del  06/06/2001
Deposito del 26/06/2001; Pubblicazione in G. U. 04/07/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte sui redditi - Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale - Interpretazione autentica di anteriore disposizione - Applicabilità delle ritenute anche ai soggetti, tra i quali le regioni, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche - Ricorso delle regioni piemonte, veneto e lombardia - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria regionale, dello status costituzionale delle regioni nonché dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, di capacita' contributiva e dei principi relativi all'attivita' amministrativa e finanziaria - Inammissibilità delle questioni.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via principale con ricorsi regionali, dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che reca interpretazione autentica della disciplina contenuta nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitali, nel senso di rendere applicabile la ritenuta d'imposta anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. La questione è, infatti, inammissibile per più motivi: sotto il profilo della lesione dell'autonomia finanziaria e dello 'status' costituzionale delle ricorrenti (come definito dagli artt. 114, 115, 117, 118 e 119 Cost.), che deriverebbe dal prelievo coatto a carico di disponibilità regionali costitutive dell'autonomia finanziaria dell'ente, in quanto la censura si appalesa priva di motivazione; sotto il profilo del principio di ragionevolezza e della possibile incidenza della normativa denunciata sulla funzione giurisdizionale (artt. 3 e 101, secondo comma, Cost.), in quanto una ipotetica lesione di tali principi non può di per sé tradursi in una menomazione di competenze regionali; sotto il duplice profilo del principio di eguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53), poiché la Regione lamenta la lesione di competenze di cui non dispone; sotto il profilo della violazione della legge delega (art. 76 Cost.), in quanto la disposizione impugnata è stata introdotta con legge ordinaria e non con legge delegata; sotto il profilo della violazione dei principi sanciti dall'art. 97, in quanto tale censura formulata in termini meramente assertivi, non evidenzia alcuna menomazione di attribuzioni regionali.

- In tema di autonomia finanziaria regionale, sentenza (richiamata) n. 507/2000 e sulla corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari, sentenze (richiamate) n. 123/1992 e n. 370/1993.

- Sulla effettiva disponibilità delle risorse attribuite, sentenza n. 171/1999 (richiamata).

- Sull'onere di motivazione in ordine al vizio lamentato, sentenze n. 103/2001, n. 171/1999, 244/1997, n. 25/1996 (richiamate).

Atti oggetto del giudizio

legge  18/02/1999  n. 28  art. 14  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte