Sentenza 209/2001 (ECLI:IT:COST:2001:209)
Massima numero 26359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  06/06/2001;  Decisione del  06/06/2001
Deposito del 26/06/2001; Pubblicazione in G. U. 04/07/2001
Massime associate alla pronuncia:  26360  26361


Titolo
Rilevanza della questione - Eccepito difetto, sull'assunto di un vuoto normativo derivante da un'eventuale sentenza di accoglimento - Ininfluenza del motivo - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità.

Testo
Ai fini della rilevanza della questione che investe tre disposizioni di leggi regionali dell'Umbria - art. 13, comma 1 e art. 13-bis, comma 1, della legge regionale n. 10 del 1995 e art. 7, comma 1, della legge regionale n. 42 del 1997 -, è sufficiente la dimostrazione, che il Tribunale rimettente ha plausibilmente offerto, della necessità di applicare le norme denunciate per definire la controversia, senza che sia necessario stabilire quale diversa normativa risulterebbe applicabile nel caso di accoglimento della questione. Conseguentemente va disattesa l'eccezione di irrilevanza della questione, basata sul rilievo che da un suo eventuale accoglimento deriverebbe solo una situazione di vuoto normativo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte