Sentenza 209/2001 (ECLI:IT:COST:2001:209)
Massima numero 26360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
06/06/2001; Decisione del
06/06/2001
Deposito del 26/06/2001; Pubblicazione in G. U. 04/07/2001
Titolo
Rilevanza della questione - Intervenuta abrogazione di una delle norme denunciate - Ininfluenza del motivo - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità.
Rilevanza della questione - Intervenuta abrogazione di una delle norme denunciate - Ininfluenza del motivo - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità.
Testo
Non influisce sull'esame nel merito della questione sollevata nei confronti di tre disposizioni di leggi regionali dell'Umbria, l'intervenuta abrogazione di una di esse (e cioè dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 10 del 1995), in quanto tale disposizione nel giudizio 'a quo' viene in considerazione indirettamente avendo le altre due disposizioni censurate confermato il congelamento dei criteri di ripartizione dei contributi, che la prima prevedeva, sui quali si appunta la censura di costituzionalità.
Non influisce sull'esame nel merito della questione sollevata nei confronti di tre disposizioni di leggi regionali dell'Umbria, l'intervenuta abrogazione di una di esse (e cioè dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 10 del 1995), in quanto tale disposizione nel giudizio 'a quo' viene in considerazione indirettamente avendo le altre due disposizioni censurate confermato il congelamento dei criteri di ripartizione dei contributi, che la prima prevedeva, sui quali si appunta la censura di costituzionalità.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte