Sentenza 209/2001 (ECLI:IT:COST:2001:209)
Massima numero 26361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
06/06/2001; Decisione del
06/06/2001
Deposito del 26/06/2001; Pubblicazione in G. U. 04/07/2001
Titolo
Regione umbria - Trasporto pubblico locale - Contributi a favore delle imprese esercenti autolinee in concessione - Criteri di riparto dei contributi dettati in via transitoria - Riferimento alle assegnazioni di contributi relative all'anno 1991 - Mancata considerazione delle percorrenze effettuate dopo il 1991 - Asserita discriminazione fra imprese priva di giustificazione - Non fondatezza della questione.
Regione umbria - Trasporto pubblico locale - Contributi a favore delle imprese esercenti autolinee in concessione - Criteri di riparto dei contributi dettati in via transitoria - Riferimento alle assegnazioni di contributi relative all'anno 1991 - Mancata considerazione delle percorrenze effettuate dopo il 1991 - Asserita discriminazione fra imprese priva di giustificazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Nessuna ingiustificata discriminazione fra imprese e nessuna lesione di legittimo affidamento delle imprese concessionarie discendono dalle disposizioni delle leggi regionali dell'Umbria le quali stabiliscono che le somme attribuite dalla Regione alle Province per l'erogazione dei contributi di esercizio a favore delle imprese che esercitano autolinee in concessione di trasporto pubblico locale siano, in via transitoria, ripartite fra le imprese aventi titolo nella stessa proporzione delle assegnazioni relative all'anno 1991, e quindi senza tenere conto delle percorrenze autorizzate ed effettuate dopo il 1991. Ad escludere, in particolare, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, vale la duplice considerazione che il sistema della legislazione regionale in materia non è fondato sul criterio della attribuzione dei contributi in proporzione alle percorrenze effettuate e che, conseguentemente, l'autorizzazione alla effettuazione di nuove percorrenze, ulteriori rispetto a quelle di cui si era tenuto conto nel riparto dei contributi per il 1991, non dava luogo al diritto alla corresponsione di nuovi contributi. Non è, quindi, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge regionale dell'Umbria 13 marzo 1995, n. 10, dell'art. 13-bis, comma 1, della stessa legge regionale n. 10 del 1995, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale dell'Umbria 15 gennaio 1997, n. 2 e dell'art. 7, comma 1, della legge regionale dell'Umbria 5 dicembre 1997, n. 42.
Nessuna ingiustificata discriminazione fra imprese e nessuna lesione di legittimo affidamento delle imprese concessionarie discendono dalle disposizioni delle leggi regionali dell'Umbria le quali stabiliscono che le somme attribuite dalla Regione alle Province per l'erogazione dei contributi di esercizio a favore delle imprese che esercitano autolinee in concessione di trasporto pubblico locale siano, in via transitoria, ripartite fra le imprese aventi titolo nella stessa proporzione delle assegnazioni relative all'anno 1991, e quindi senza tenere conto delle percorrenze autorizzate ed effettuate dopo il 1991. Ad escludere, in particolare, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, vale la duplice considerazione che il sistema della legislazione regionale in materia non è fondato sul criterio della attribuzione dei contributi in proporzione alle percorrenze effettuate e che, conseguentemente, l'autorizzazione alla effettuazione di nuove percorrenze, ulteriori rispetto a quelle di cui si era tenuto conto nel riparto dei contributi per il 1991, non dava luogo al diritto alla corresponsione di nuovi contributi. Non è, quindi, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge regionale dell'Umbria 13 marzo 1995, n. 10, dell'art. 13-bis, comma 1, della stessa legge regionale n. 10 del 1995, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale dell'Umbria 15 gennaio 1997, n. 2 e dell'art. 7, comma 1, della legge regionale dell'Umbria 5 dicembre 1997, n. 42.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
13/03/1995
n. 10
art. 13
co. 1
legge della Regione Umbria
13/03/1995
n. 10
art. 13
co. 1
legge della Regione Umbria
15/01/1997
n. 2
art. 1
co. 0
legge della Regione Umbria
05/12/1997
n. 42
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte