Sentenza 210/2001 (ECLI:IT:COST:2001:210)
Massima numero 26374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
02/07/2001; Decisione del
02/07/2001
Deposito del 04/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Titolo
Rilevanza della questione - Eccezione di inammissibilita', per riproposizione di questione già respinta in un altro giudizio - Reiezione.
Rilevanza della questione - Eccezione di inammissibilita', per riproposizione di questione già respinta in un altro giudizio - Reiezione.
Testo
Non merita pregio l'eccezione d'inammissibiità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29, basata sul rilievo che identici motivi di censura erano stati già proposti e ritenuti manifestamente infondati dal rimettente in un precedente giudizio, trattandosi di un giudizio diverso rispetto a quello 'a quo'.
Non merita pregio l'eccezione d'inammissibiità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29, basata sul rilievo che identici motivi di censura erano stati già proposti e ritenuti manifestamente infondati dal rimettente in un precedente giudizio, trattandosi di un giudizio diverso rispetto a quello 'a quo'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte