Sentenza 210/2001 (ECLI:IT:COST:2001:210)
Massima numero 26375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
02/07/2001; Decisione del
02/07/2001
Deposito del 04/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Titolo
Rilevanza della questione - Motivazione non implausibile del giudice rimettente - Non fondatezza della eccezione di inammissibilità.
Rilevanza della questione - Motivazione non implausibile del giudice rimettente - Non fondatezza della eccezione di inammissibilità.
Testo
Poiché il giudice rimettente ha affermato, con motivazione non implausibile, il carattere pregiudiziale e fondamentale del sistema concessorio previsto dalla disposizione oggetto delle censure di costituzionalità rispetto alle altre norme della legge regionale n. 29 del 1993, va respinta l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza formulata dall'Associazione friulana migratoristi (AFMI), parte del processo principale.
- Sulla motivazione non implausibile della questione, sentenze n. 176 e n. 94/2000 (qui richiamate).
Poiché il giudice rimettente ha affermato, con motivazione non implausibile, il carattere pregiudiziale e fondamentale del sistema concessorio previsto dalla disposizione oggetto delle censure di costituzionalità rispetto alle altre norme della legge regionale n. 29 del 1993, va respinta l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza formulata dall'Associazione friulana migratoristi (AFMI), parte del processo principale.
- Sulla motivazione non implausibile della questione, sentenze n. 176 e n. 94/2000 (qui richiamate).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte