Sentenza 210/2001 (ECLI:IT:COST:2001:210)
Massima numero 26377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  02/07/2001;  Decisione del  02/07/2001
Deposito del 04/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:  26373  26374  26375  26376


Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Caccia - Cattura di uccelli a fini di richiamo - Abilitazione all'esercizio dell'attività di cattura di soggetti (ex uccellatori) non previamente valutati dall'istituto nazionale per la fauna selvatica (infs), con diritto di precedenza, rispetto ad altri soggetti abilitati, nella concessione dell'autorizzazione alla cattura - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29, limitatamente alla seconda parte del comma 1, in riferimento alle parole: "con precedenza per i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39", ed al secondo periodo del comma 3. Posto, infatti, che la discrezionalità del legislatore regionale, anche nell'esercizio della competenza legislativa di tipo esclusivo, subisce i limiti derivanti dai principi fondamentali - ai sensi dell'art. 4 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia -, la disposizione impugnata deve ritenersi in contrasto con il principio contenuto nell'art. 4, comma 3, della legge quadro sulla caccia (n. 157 del 1992) espressivo dell'interesse unitario all'uniforme disciplina per la salvaguardia della fauna selvatica. Essa appare priva di ragionevole giustificazione là dove consente l'esercizio dell'attività di cattura degli uccelli a fini di richiamo anche a soggetti - gli "ex uccellatori" - per i quali sia mancata qualsiasi valutazione di idoneità e, in ispecie da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), al fine di garantire il possesso di quelle conoscenze che costituiscono requisito necessario e imprescindibile secondo la norma statale, e là dove inoltre attribuisce a tali soggetti anche un diritto di precedenza rispetto agli altri soggetti regolarmente abilitati in conformità dei criteri vigenti.

- Sulla natura di norme di riforma economico-sociale delle disposizioni della legge sulla caccia protettiva della fauna selvatica, sentenze (qui richiamate) n. 4/2000, n. 169/1999, n. 323/1998.

- Sull'interesse unitario alla salvaguardia della fauna selvatica, sentenza n. 168/1999 (richiamata).

- Sul principio fondamentale del divieto di caccia, sentenza n. 20/2000 (richiamata).

- Sulle pregresse leggi regionali autorizzanti l'attività di cattura degli uccelli, sentenza n. 124/1990 (richiamata).

Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  01/06/1993  n. 29  art. 3  co. 0

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 4