Sentenza 211/2001 (ECLI:IT:COST:2001:211)
Massima numero 26363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  02/07/2001;  Decisione del  02/07/2001
Deposito del 04/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:  26362


Titolo
Procedure concorsuali - Imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa - Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza delle stesse imprese - Opposizione - Termine - Decorrenza dall'affissione anziché dalla notificazione della sentenza - Contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa dell'impresa - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 195, comma quarto, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui fa decorrere il termine per l'opposizione alla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, non dalla notificazione della sentenza stessa, ma dalla sua affissione. Tale norma, infatti, assoggetta a identica disciplina situazioni significativamente diverse e rende maggiormente difficoltosa, senza alcuna ragionevole giustificazione, l'opposizione alla sentenza.

- Sui limiti di legittimità costituzionale di norme che prevedono la decorrenza dei termini decadenziale dall'affissione di un atto, anziché dalla sua notificazione all'interessato, v. sentenze n. 273/1987, n. 153/1980, n. 152/1980, n. 151/1980, n. 255/1974.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 195  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte