Sentenza 213/2001 (ECLI:IT:COST:2001:213)
Massima numero 26367
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
02/07/2001; Decisione del
02/07/2001
Deposito del 04/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Acque pubbliche - Grandi derivazioni di acque pubbliche nella provincia di trento - Canoni concessori - Diritto al rimborso - Atto statale di diniego - Ricorso per conflitto della provincia di trento - Lamentata lesione delle attribuzioni provinciali - Livello non costituzionale del conflitto - Inammissibilità.
Acque pubbliche - Grandi derivazioni di acque pubbliche nella provincia di trento - Canoni concessori - Diritto al rimborso - Atto statale di diniego - Ricorso per conflitto della provincia di trento - Lamentata lesione delle attribuzioni provinciali - Livello non costituzionale del conflitto - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Trento nei confronti dello Stato, in relazione ad un atto statale di diniego del rimborso di quote di canoni concessori relativi a grandi derivazioni di acque pubbliche, in quanto il ricorso si risolve, in questo caso, in una mera pretesa di carattere patrimoniale ('vindicatio rei'), senza coinvolgere le competenze costituzionalmente garantite ai due enti in conflitto; essendo, comunque, esclusa la natura costituzionale del conflitto ancorché il diritto di credito vantato abbia fondamento in disposizioni statutarie, tanto più se le risorse mancate (a causa del diniego statale) non siano tali da impedire alla Provincia ricorrente l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
- In tema di conflitti intersoggettivi con pretese a contenuto prevalentemente patrimoniale, sentenze (qui richiamate) n. 309/1993, n. 39 e n. 223/1984, n. 111/1976 e sulla esperibilità di siffatti conflitti, sentenze n. 211/1994 e n. 31/1959 (qui richiamate).
E' inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Trento nei confronti dello Stato, in relazione ad un atto statale di diniego del rimborso di quote di canoni concessori relativi a grandi derivazioni di acque pubbliche, in quanto il ricorso si risolve, in questo caso, in una mera pretesa di carattere patrimoniale ('vindicatio rei'), senza coinvolgere le competenze costituzionalmente garantite ai due enti in conflitto; essendo, comunque, esclusa la natura costituzionale del conflitto ancorché il diritto di credito vantato abbia fondamento in disposizioni statutarie, tanto più se le risorse mancate (a causa del diniego statale) non siano tali da impedire alla Provincia ricorrente l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
- In tema di conflitti intersoggettivi con pretese a contenuto prevalentemente patrimoniale, sentenze (qui richiamate) n. 309/1993, n. 39 e n. 223/1984, n. 111/1976 e sulla esperibilità di siffatti conflitti, sentenze n. 211/1994 e n. 31/1959 (qui richiamate).
Atti oggetto del giudizio
nota del ministro delle finanze
25/01/1999
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 68
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 71
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 110
Altri parametri e norme interposte