Ordinanza 214/2001 (ECLI:IT:COST:2001:214)
Massima numero 26368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
02/07/2001; Decisione del
02/07/2001
Deposito del 04/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Commercio - Autorizzazione all'apertura di esercizi commerciali - Conferimento alla giunta regionale del potere di adottare regolamenti in deroga alla legge statale di riforma (d.lgs. n. 114 del 1998) - Sopravvenuta normativa ordinaria e costituzionale che modifica la disposizione denunciata e il parametro di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Regione friuli-venezia giulia - Commercio - Autorizzazione all'apertura di esercizi commerciali - Conferimento alla giunta regionale del potere di adottare regolamenti in deroga alla legge statale di riforma (d.lgs. n. 114 del 1998) - Sopravvenuta normativa ordinaria e costituzionale che modifica la disposizione denunciata e il parametro di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al Tribunale rimettente relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere d), e) e f), e 6, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8 censurati - per violazione degli artt. 4 e 46 dello statuto speciale regionale - in quanto consentirebbero a regolamenti della Giunta di derogare alla legge statale di riforma del commercio (d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) e si porrebbero in contrasto anche con il riparto di competenze tra consiglio e giunta regionale quale definito dallo statuto regionale. Infatti, a seguito della sopravvenuta modificazione del quadro normativo di riferimento - che riguarda tanto la legge n. 8 del 1999 specificamente censurata, quanto lo stesso parametro statutario invocato (art. 46 dello statuto regionale, ora abrogato con l'art. 5 della legge cost. 31 gennaio 2001, n. 2) -, si impone il riesame da parte del rimettente della persistenza delle condizioni per la proposizione della questione, sotto il profilo e dell'applicabilità della normativa denunciata e della non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati.
Restituzione degli atti al Tribunale rimettente relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere d), e) e f), e 6, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8 censurati - per violazione degli artt. 4 e 46 dello statuto speciale regionale - in quanto consentirebbero a regolamenti della Giunta di derogare alla legge statale di riforma del commercio (d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) e si porrebbero in contrasto anche con il riparto di competenze tra consiglio e giunta regionale quale definito dallo statuto regionale. Infatti, a seguito della sopravvenuta modificazione del quadro normativo di riferimento - che riguarda tanto la legge n. 8 del 1999 specificamente censurata, quanto lo stesso parametro statutario invocato (art. 46 dello statuto regionale, ora abrogato con l'art. 5 della legge cost. 31 gennaio 2001, n. 2) -, si impone il riesame da parte del rimettente della persistenza delle condizioni per la proposizione della questione, sotto il profilo e dell'applicabilità della normativa denunciata e della non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
19/04/1999
n. 8
art. 2
co. 1
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
19/04/1999
n. 8
art. 2
co. 1
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
19/04/1999
n. 8
art. 2
co. 1
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
19/04/1999
n. 8
art. 6
co. 3
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 46
Altri parametri e norme interposte