Ordinanza 215/2001 (ECLI:IT:COST:2001:215)
Massima numero 26369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  02/07/2001;  Decisione del  02/07/2001
Deposito del 04/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Magistrato in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente - Competenza territoriale spettante all'ufficio giudiziario con sede nel capoluogo di altro distretto, individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - Estensione della regola a tutte le cause civili in cui sia parte un magistrato - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, con violazione del principio del giudice naturale e del diritto di azione e difesa - Proposizione di una questione interpretativa - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis cod. proc. civ., secondo cui nei procedimenti in cui sia parte un magistrato in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi del codice di rito, la competenza territoriale spetta all'ufficio giudiziario, ugualmente competente per materia, avente sede nel capoluogo di altro distretto, individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen.. Il giudice rimettente, infatti, mostra di avere già scelto una interpretazione suscettibile di evitare il denunciato vizio di illegittimità costituzionale, e si è limitato a domandare alla Corte una sostanziale conferma dell'interpretazione adottata, il che esula dai compiti del giudice delle leggi.

- Cfr. ordinanza n. 54/1999.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 30  co. 0

legge  02/12/1998  n. 420  art. 9  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte