Ordinanza 216/2001 (ECLI:IT:COST:2001:216)
Massima numero 26370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
02/07/2001; Decisione del
02/07/2001
Deposito del 04/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Titolo
Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Magistrato in servizio nello stesso ufficio dell'organo giudicante o di un ufficio dello stesso distretto - Competenza territoriale del giudice del capoluogo di altro distretto, in analogia al disposto dell'art. 11 cod. proc. pen. - Irretroattività della previsione - Lamentata disparita' di trattamento, con lesione del principio della terzieta' del giudice e del principio del giusto processo - Difetto di un giudizio - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Magistrato in servizio nello stesso ufficio dell'organo giudicante o di un ufficio dello stesso distretto - Competenza territoriale del giudice del capoluogo di altro distretto, in analogia al disposto dell'art. 11 cod. proc. pen. - Irretroattività della previsione - Lamentata disparita' di trattamento, con lesione del principio della terzieta' del giudice e del principio del giusto processo - Difetto di un giudizio - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 cod. proc. civ., e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui, nei giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, non rendono applicabile retroattivamente il criterio di individuazione della competenza introdotto dall'art. 30-bis cod. proc. civ.. La questione, infatti, è stata sollevata dal presidente del tribunale, chiamato a provvedere su una istanza di astensione, e quindi al di fuori di un "giudizio" ai sensi dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1.
- Nello stesso senso, v. ordinanza n. 35/1998.
M. R.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 cod. proc. civ., e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui, nei giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, non rendono applicabile retroattivamente il criterio di individuazione della competenza introdotto dall'art. 30-bis cod. proc. civ.. La questione, infatti, è stata sollevata dal presidente del tribunale, chiamato a provvedere su una istanza di astensione, e quindi al di fuori di un "giudizio" ai sensi dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1.
- Nello stesso senso, v. ordinanza n. 35/1998.
M. R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 18
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 19
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 20
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 21
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 22
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 23
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 24
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 25
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 26
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 27
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 28
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 29
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 30
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 31
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 32
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 33
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 34
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 35
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 36
co. 0
legge
02/12/1998
n. 420
art. 9
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23