Ordinanza 216/2001 (ECLI:IT:COST:2001:216)
Massima numero 26372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
02/07/2001; Decisione del
02/07/2001
Deposito del 04/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Titolo
Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Cause nelle quali siano parte magistrati in servizio nello stesso distretto ove ha sede il giudice competente - Competenza territoriale - Foro derogatorio - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza con violazione del principio del giusto processo - Discrezionalità del legislatore in materia - Manifesta infondatezza della questione.
Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Cause nelle quali siano parte magistrati in servizio nello stesso distretto ove ha sede il giudice competente - Competenza territoriale - Foro derogatorio - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza con violazione del principio del giusto processo - Discrezionalità del legislatore in materia - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del cod. proc. civ., e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui, nei giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, non rendono applicabile retroattivamente il criterio di individuazione della competenza introdotto dall'art. 30-bis cod. proc. civ.. La scelta di rendere retroattiva una nuova norma processuale rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore, che nella specie non può ritenersi irrazionalmente esercitata, posto che il principio della irretroattività di nuove norme sulla competenza è sancito anche dall'art. 5 cod. proc. civ.. Né è ipotizzabile una lesione del principio del "giusto processo", in quanto la invocata retroattività della nuova norma, con la conseguente necessità di regressione dei giudizi pendenti a fasi anteriori, avrebbe nuociuto, e non salvaguardato, quel principio.
M. R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del cod. proc. civ., e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui, nei giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, non rendono applicabile retroattivamente il criterio di individuazione della competenza introdotto dall'art. 30-bis cod. proc. civ.. La scelta di rendere retroattiva una nuova norma processuale rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore, che nella specie non può ritenersi irrazionalmente esercitata, posto che il principio della irretroattività di nuove norme sulla competenza è sancito anche dall'art. 5 cod. proc. civ.. Né è ipotizzabile una lesione del principio del "giusto processo", in quanto la invocata retroattività della nuova norma, con la conseguente necessità di regressione dei giudizi pendenti a fasi anteriori, avrebbe nuociuto, e non salvaguardato, quel principio.
M. R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 18
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 19
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 20
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 21
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 22
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 23
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 24
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 25
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 26
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 27
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 28
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 29
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 30
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 31
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 32
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 33
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 34
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 35
co. 0
legge
02/12/1998
n. 420
art. 9
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte